Leggi Regionali n 000020 del 10/06/2002 (Boll. n 13 del 19/06/2002, parte Prima , SEZIONE I )
Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
STAGIONE VENATORIA
Art. 1
Stagione venatoria e giornate di caccia
1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre
e termina il 31 gennaio di ogni anno.
2. Per l`intera stagione venatoria la caccia e` consentita tre
giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza puo`
scegliere fra quelli di lunedi`, mercoledi`, giovedi`, sabato e
domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo
restando il divieto di caccia nei giorni di martedi` e venerdi`,
e` consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento
alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo
continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per
l`intera stagione venatoria.
Art. 2
Giornata venatoria
1. L`esercizio venatorio e` consentito da un`ora prima del
sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la
terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i
seguenti specifici orari:
a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora
legale);
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30
(ora legale);
c) dal 16 ottobre all`ultimo giorno di validita` dell`ora legale:
dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
d) dal giorno di ripristino dell`ora solare al 31 ottobre: dalle
ore 5,45 alle ore 17,15;
e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
f) dal 16 novembre al 30 novembre: dale ore 6,15 alle ore 16,45;
g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.
Fanno eccezione:
a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un`ora dopo
il tramonto;
b) la caccia alla beccaccia che inizia un`ora dopo gli orari di
cui sopra.
CAPO II
ESERCIZIO DELLA CACCIA
Art. 3
Modalita` e forme di caccia
1. L`esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31
gennaio di ogni anno e` consentito, anche con l`ausilio del cane,
in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il
1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l`uso del cane.
La Provincia puo` altresi` regolamentare, nel periodo compreso
fra l`8 dicembre ed il 31 gennaio l`uso del cane da seguita.
3. E` vietato, per l`installazione degli appostamenti temporanei,
utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia
agricole che forestali e da piante destinate alla produzione
agricola. Puo` essere utilizzata vegetazione spontanea,
esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non
tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei
fruitori al momento dell`abbandono e comunque al termine della
giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati
possono essere lasciate in essere con il consenso del
proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti
temporanei possono essere installati un`ora prima dell`orario di
caccia.
5. L`accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti
temporanei nelle zone dove non e` permessa la caccia vagante o
nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui
all`articolo 1 comma 3, e` consentito solo con il fucile smontato
o racchiuso in idoneo involucro e scarico.
6. Il cacciatore e` tenuto alla raccolta dei bossoli delle
cartucce sparate.
7. Non e` consentita la posta alla beccaccia ne` la caccia da
appostamento al beccaccino.
8. La caccia alla lepre in battuta puo` essere effettuata con un
massimo di 7 partecipanti.
Art. 4
Carniere giornaliero
1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non puo`
superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di
selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non puo` superare
per specie le seguenti quantita`:
a) lepre: un capo;
b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
c) beccaccia: tre capi;
d) tortora: dieci capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina
stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende
faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali
valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla
Provincia.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell`ambito di piani
di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i
capi vengono registrati nelle apposite schede.
Art. 5
Allenamento ed addestramento cani
1. L`allenamento dei cani e` consentito, nei giorni fissati dal
comma 10 dell`articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1994
n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per
la protezione omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla
terza domenica di agosto al giovedi` precedente la terza domenica
di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore
14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull`intero territorio
regionale non soggetto a divieto di caccia. Negli ultimi dieci
giorni del periodo, l`allenamento ed addestramento dei cani e`
consentito ai soli cacciatori iscritti all`Ambito territoriale di
caccia (ATC). L`allenamento non e` consentito nelle aree
interessate dalle produzioni agricole di cui all`articolo 42
comma 2 della LR 3/1994 e alla deliberazione consiliare 20
dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione. Per i
cacciatori non residenti in Toscana e non iscritti ad ATC toscani
l`accesso e` consentito solo in regime di reciprocita`.
Art. 6
Tesserino venatorio
1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio,
valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di
residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del
cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione
precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo
l`inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il
tesserino al Comune di provenienza.
2. Il cacciatore, all`inizio della giornata venatoria, deve
marcare, con un segno (I) o (X), mediante penna indelebile di
colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del
tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata
di caccia, dell`Ambito territoriale di caccia o istituto privato.
Deve inoltre indicare l`eventuale mobilita` e la fruizione
continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria
da appostamento.
Deve essere altresi` indicato, dopo l`abbattimento, ogni capo di
selvaggina stanziale. Per la selvaggina migratoria, deve essere
indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di
caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio
consente l`effettuazione di un numero complessivo di giornate
pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l`intera
stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio).
Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell`articolo 1
comma 3, dell`articolo 7 comma 5, dell`articolo 8 comma 1 o in
altre regioni sono cumulabili.
3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere
indicato sul tesserino venatorio mediante l`apposizione di un
cerchio attorno alla segnatura (I) o (X) che contrassegna
l`abbattimento del capo, cosi` come indicato nel tesserino
venatorio.
4. Il tesserino e` mezzo di controllo delle quantita` e delle
specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre
il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di
cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.
CAPO III
CALENDARIO VENATORIO
Art. 7
Periodi di caccia e specie cacciabili
1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia e`
consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa,
quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur). Per la pernice
rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni
relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si
applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la
Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
2. Dalla terza domenica di settembre all`8 dicembre e` consentita
la caccia alla lepre comune. Le Province possono, per motivate
ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la
chiusura al 31 dicembre.
3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia e`
consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino,
canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia,
fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d`acqua, gazza,
germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta,
moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo
sassello, volpe.
4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre e` consentita
la caccia al combattente.
5. Dal 1 novembre al 31 gennaio e` consentita la caccia al
cinghiale secondo le modalita` stabilite dal regolamento
regionale 15 luglio 1996, n. 4 "Regolamento per la gestione
faunistico venatoria degli ungulati". Le Province possono
individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale puo`
essere anticipata a partire dal 1 ottobre nel rispetto dell`arco
temporale di cui all`articolo 18 comma 2 legge 11 febbraio 1992
n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio).
6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all`articolo
30 comma 6 della LR 3/1994 le Province, sentito l`Istituto
nazionale per la fauna selvatica (INFS), predispongono a partire
dal 1 agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo
sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di
capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di
assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa,
nelle Aziende Faunistico Venatorie, piani di assestamento
presentati dal concessionario. L`autorizzazione e` subordinata al
parere favorevole dell`INFS. Il prelievo puo` avvenire anche nel
caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1 agosto - terza
domenica di settembre e 1 febbraio - 15 marzo il prelievo e`
consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedi` e
il venerdi`.
Art. 8
Deroghe
1. La Giunta regionale puo` consentire, sulla base delle scelte
effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su
richiesta delle Province, nel primo giorno utile di settembre e
nella domenica successiva la caccia da appostamento all`alzavola,
al germano reale, alla marzaiola, alla tortora (Streptopelia
turtur), al colombaccio e al merlo. Nei giorni di cui sopra, il
prelievo giornaliero del colombaccio non puo` superare i cinque
capi, del merlo da appostamento temporaneo non puo` superare i
quattro capi e per i palmipedi non puo` superare i quattro capi
complessivi. La Giunta regionale nell`atto di autorizzazione
individua gli orari di caccia e i territori ove questa puo`
essere svolta, nel rispetto dell`arco temporale di cui
all`articolo 18 comma 2 della l. 157/1992. La Giunta regionale
puo` altresi` consentire, su richiesta delle Province, nei laghi
artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia
solo da appostamento fisso, all`alzavola, al germano reale e alla
marzaiola.
2. L`allenamento e l`addestramento dei cani e` vietato nelle
giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.
3. Nelle aziende agrituristico-venatorie ai sensi dell`articolo
16 della L. 157/1992 e` ulteriormente consentito, nel rispetto
dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo
delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale,
pernice rossa, starna, quaglia, lepre e ungulati in aree
recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette
aziende, il prelievo venatorio e` consentito a partire dalla
terza domenica di settembre e anche in caso di terreno coperto da
neve.
4. Le Province possono, sentiti i comitati di gestione degli ATC,
vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende
faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, nel periodo
compreso tra il 1 ed il 31 gennaio.
CAPO IV
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3 "Recepimento
della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
Art. 9
Modifiche all`articolo 28 della LR 3/1994
1. All`articolo 28 della legge regionale 3/1994 dopo il comma 3
sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Non sono considerati fissi, ai sensi dell`opzione di
cui al comma 3, gli appostamenti per la caccia agli ungulati,
ai colombacci, agli acquatici nei laghi artificiali e di
quelli installati su superfici allagate di proprieta` privata
e gli appostamenti senza richiami vivi di cui all`articolo 14,
comma 12 della legge 157/1992.
3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui
alla lettera b) del comma 3 e` consentito lo svolgimento di
dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da
appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1
ottobre".
Art. 10
Modifiche all`articolo 30 della LR 3/1994
Il comma 5 dell`articolo 30 della LR 3/1994 e` sostituito dal
seguente:
"5. Il calendario venatorio regionale deve contenere le
disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al
numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e
alla durata della giornata venatoria."
Art. 11
Modifiche all`articolo 34 della LR 3/1994
1. L`articolo 34 della LR 3/1994 e` sostituito dal seguente:
"Art. 34 - Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti
1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo,
e` consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena,
tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e
colombaccio.
2. Ogni cacciatore puo` detenere fino a dieci uccelli di
cattura delle specie di cui al comma 1. I cacciatori che hanno
optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento
fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta
uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna
delle specie di cui al comma 1.
3. Il numero massimo di uccelli da richiamo, detenibili da
ogni cacciatore, compresi quelli di allevamento, non puo`
superare le venti unita`. Per i cacciatori che hanno optato
per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso
tale numero e` elevato a 80 unita`, di cui non piu` di 40 di
cattura.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
richiami possono essere tenuti privi di anello. Per la loro
legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la
documentazione esistente presso la Provincia e per i richiami
di allevamento la documentazione propria del cacciatore.
5. I cacciatori che detengono un numero di uccelli superiore a
quanto fissato ai commi 2 e 3 li mantengono in possesso fino
ad esaurimento e, comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
6. Gli uccelli da richiamo, detenibili nelle qualita` indicate
ai commi 2 e 3 sono utilizzabili nel numero e nei modi di cui
al regolamento regionale del 21 febbraio 1995 n. 1
(Regolamento degli appostamenti).
7. Chi intenda praticare la caccia con richiami vivi fuori
dalla Toscana dovra` utilizzare richiami secondo la normativa
propria della Regione ospitante.
8. Le Province autorizzano gli appostamenti a fini venatori
secondo le norme del regolamento regionale 1/95.
9. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione e`
disciplinata dal regolamento regionale del 21 febbraio 1995 n.
4 (Regolamento per la cattura degli uccelli da utilizzare a
scopo richiamo). Le Province assegnano i richiami catturati
negli impianti gestiti ai sensi del regolamento regionale
4/1995 sulla base della documentazione in loro possesso.
Art. 12
Modifiche all`articolo 41 della LR 3/1994
1. L`articolo 41 della LR 3/1994 e` sostituito dal seguente:
"Art. 41 - (Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari)
1. Ai fini dello sviluppo di attivita` zootecniche
alternative, anche per il recupero di potenzialita` produttive
in aree marginali, e` consentito l`allevamento di specie
selvatiche destinate all`alimentazione.
2. Il titolare dell`allevamento a scopo alimentare e` tenuto
alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee
ad evitare la fuoriuscita degli animali.
3. La costituzione degli allevamenti a fini alimentari e`
autorizzata dalla Provincia competente per territorio. Qualora
l`allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa
agricola, questo e` tenuto a darne semplice comunicazione alla
Provincia.
4. Il titolare dell`allevamento e` tenuto a riportare su
apposito registro a pagine numerate e vistate dalla Provincia
il movimento dei capi.
5. Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere
commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.
6. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto
dal titolare dell`allevamento e approvato dalla Provincia;
inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell`autorita`
sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia
alimentare.
7. Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la
caccia e` vietata. L`esercizio di tale attivita` comporta la
revoca dell`autorizzazione.
8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da
tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica a
fini alimentari" conformi a quanto indicato dall`articolo 26
della presente legge.
9. Le Province possono autorizzare persone nominativamente
indicate dal titolare dell`allevamento per l`abbattimento di
soggetti ungulati, diversamente non recuperabili.
L`abbattimento deve essere eseguito alla presenza del
personale di vigilanza delle Province o di altre pubbliche
amministrazioni.".
CAPO V
NORME GENERALI
Art. 13
Immissioni
1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono
consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da
immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per
le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente
predisposte dove la caccia e` vietata.
Art. 14
Sanzioni
1. Per le violazioni alle norme della presente legge non
espressamente previste dalla LR 3/1994 e dalla l. 157/1992 si
applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell`articolo 58
della LR 3/1994.
2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica
una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.
Art. 15
Norma finale
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le
disposizioni vigenti in materia.
2. La Giunta regionale, nell`attivazione degli accordi di cui
all`articolo 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996
n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali
di caccia) determina le forme e le modalita` di caccia tenuto
conto delle condizioni di reciprocita`.
Art. 16
Abrogazione
1. La legge regionale 26 giugno 2001 n. 27 (Calendario venatorio
2001- 2002) e` abrogata.
-----
La presente legge e` pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 10 giugno 2002
Martini
La presente legge e` stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 giugno 2002.
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Ultimo aggiornamento 23/08/02