La valutazione di incidenza nel quadro normativo della Toscana


Quella che segue è la mia relazione, alla Giornata di studi su "Siti di interesse comunitario: la valutazione di incidenza" svoltasi a Venzone (Udine) il 16 novembre 2002. 

 "La valutazione d'incidenza nel quadro normativo della Toscana", in cui riprendo sinteticamente, aggiornandole, le informazioni trattate nel convegno di Monte Bondone (Trento) e poi tratto con maggiore dettaglio la valutazione d'incidenza nel quadro delle norme regionali (legge regionale di
tutela degli habitat, legge regionale per il governo del territorio,
legge regionale sulla valutazione d'impatto ambientale).

Dott. Roberto Rossi
Dirigente dell'UOC Tutela della diversità ecologica

Regione Toscana - Dip. Politiche territoriali e ambientali
Area Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali

Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Tel. 055.438.3699 - Fax 055.438.3898
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Nella giornata di studi su "Siti di interesse comunitario: la valutazione di incidenza" svoltasi a Venzone (Udine) il 16 novembre 2002, è stata presentata anche una relazione di Leonardo Lombardi, consulente della Regione Toscana,su "La valutazione d'incidenza di piani e progetti in Toscana: alcuni casi di studio", in cui vengono presentati una valutazione dell'adeguamento di una linea elettrica ad alta tensione, una valutazione preliminare del piano regionale delle attività estrattive per le pietre ornamentali e un piano faunistico provinciale, che viene qui proposta alla fine de "La valutazione d'incidenza nel quadro normativo della Toscana".

Introduzione

In questa presentazione, viene prima illustrata, sinteticamente, la struttura della legge con la quale la Regione Toscana norma la materia della tutela della diversità ecologica.

Successivamente, viene trattato con maggior dettaglio l’aspetto della valutazione d’incidenza di piani e progetti.

Il contributo, infine, contiene due allegati che si ritengono utili:

-         Allegato 1 - Esempio di scheda delle “principali misure di conservazione” redatta per ciascun sito, che è utile per comprendere meglio in quale contesto informativo e normativo si collochi (o si collocherà) la valutazione d’incidenza.

-         Allegato 2 - Testo del nuovo Allegato G del DPR 357/1997, secondo la bozza di DPR di modifica approvata dal Consiglio dei Ministri e discussa dalla Conferenza Stato-Regioni, che presumibilmente sarà mantenuto, senza variazioni, nel testo finale.

2. La tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali selvatiche e degli habitat

La legge regionale toscana 6 aprile del 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (…)" attua la Direttiva Habitat e il d.p.r. n. 357/1997, ampliandone il quadro di azioni previste per la conservazione della natura, nei modi seguenti:

1)      la definizione di un elenco di specie e di habitat d'interesse regionale, più ampio di quello d'interesse comunitario, per i quali è possibile individuare Siti di Importanza Regionale (SIR. Oltre 153 ulteriori specie, tra vegetali, invertebrati e vertebrati);

2)      l’applicazione immediata in tutti i SIR di quanto richiesto da direttiva e d.p.r. per i siti della rete Natura 2000: salvaguardie, valutazione d'incidenza, misure di conservazione, monitoraggio;

3)      l’ampliamento ai Geotopi di Importanza Regionale dell'insieme di aree e beni naturali destinati alla conservazione in situ;

4)      il completamento degli interventi di conservazione con l'individuazione dei Centri per la conservazione e la riproduzione ex situ delle specie faunistiche e floristiche d'interesse conservazionistico;

5)      l’affidamento alle province delle competenze per l'attuazione della legge, oltre a varie competenze affidate agli enti gestori di aree protette.

3. La rete ecologica regionale

La rete ecologica regionale che si realizza con la legge è una rete "senza buchi", cioè non è una rete "complementare" alla parte di rete europea presente in Toscana: i SIR che la compongono sono tutti i siti individuati, a suo tempo, nel progetto Bioitaly, compresi i siti della rete Natura 2000 (pSIC e ZPS), oltre che i nuovi siti che si sono aggiunti.

Ciò sottolinea il fatto che la Regione intende considerare e intervenire contestualmente sia nei siti della rete europea Natura 2000 sia nei siti di importanza regionale che non ne fanno parte.

Le norme di attuazione della legge, che sono approvate dalla Giunta Regionale, sono in avanzata fase di redazione. Esse riguardano gli aspetti riportati nelle sezioni seguenti.

3.1. Le principali misure di conservazione dei siti di importanza regionale

Sono definiti, sito per sito, i principali obiettivi e le principali misure di conservazione necessarie. Nell’allegato 1 è riportata, come esempio, la scheda di un Sito di Importanza Regionale, il Monte Orsaro, dell’Appennino della Lunigiana (Toscana settentrionale), parzialmente compreso nel parco di nuova istituzione, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

La pronta definizione di questi aspetti è utile per evidenziare il livello "minimo" delle misure di conservazione da attuare, per chiarire a tutti i soggetti, dei vari settori, quale sia l'oggetto di conservazione.

Ciò è importante anche per avere un’idea più chiara di quali siano gli aspetti per cui effettuare la valutazione d’incidenza e, nel caso, di quali possano essere le misure di mitigazione e compensazione possibili.

La norma, che andrà in approvazione all'inizio del prossimo anno, naturalmente, è soggetta a futuri aggiornamenti, dovuti alle maggiori conoscenze che si potranno acquisire, alla dinamica dei fenomeni e dei processi presenti sul terreno, e ai successi e insuccessi delle misure di conservazione stesse.

3.2. La valutazione d'incidenza

Sono definiti e articolati concetti e criteri per la valutazione d'incidenza.

Molto sinteticamente, la legge prevede:

§         per tutti i progetti di cui al d.p.r 357/97, la valutazione d'impatto da parte del soggetto competente in base alla normativa della VIA;

§         per i piani, la valutazione contestuale all’approvazione del piano, sulla base di una relazione d'incidenza, da parte del soggetto competente per l'approvazione del piano.

La valutazione di incidenza è effettuata prendendo in considerazione tutte le specie e gli habitat che hanno determinato la classificazione del Sito di Importanza Regionale e, cioè, sia quelli di interesse comunitario, che quelli di interesse solo regionale.

Dopo la recente discussione in Conferenza Stato-Regioni, è prossima l’approvazione di un d.p.r. di modifica del d.p.r. 357/97, per il quale è in atto una procedura d'infrazione, proprio per l'insufficiente attuazione delle previsioni della direttiva Habitat in materia di valutazione d'incidenza.

Sulla base delle nuove norme, che estendono ad altri tipi d'intervento e di attività la necessità di effettuare una valutazione, saranno adeguate anche quelle previste dalla legge regionale e saranno definite le norme di attuazione relative alla valutazione d'incidenza.

3.3. Le principali misure di conservazione dei geotopi di importanza regionale

Sono definiti i criteri per la loro individuazione e le principali misure di conservazione necessarie, queste ultime nella prima fase sono articolate per tipologia di geotopo.

Una volta individuato il GIR, le misure di conservazione saranno specificate in modo mirato.

La legge prevede che, analogamente a quanto avviene per i SIR, anche per i GIR sia effettuata una valutazione d’incidenza la quale, naturalmente, sarà riferita ai beni "geologici" che ne hanno determinato l'individuazione.

3.4. I centri per la conservazione ex situ

Sono definiti i requisiti strutturali e gestionali che i centri per la conservazione ex situ per la flora (CESFL) e quelli per la fauna (CESFA) devono soddisfare per essere riconosciuti come tali.

4. Le aree di collegamento ecologico

Per quanto riguarda le aree di collegamento ecologico, che sono indispensabili per l’efficiente funzionamento della rete ecologica, la legge prevede che gli indirizzi normativi debbano essere approvati dal Consiglio Regionale, nell'ambito del Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT).

La prima parte del lavoro impostato, relativa alle “Indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico”, che è stata approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1.148 del 21 ottobre 2002, è destinata in particolare alle Province, cui la legge dà la facoltà di individuarle anche in assenza dei citati indirizzi normativi.

Successivamente, sulla base delle indicazioni tecniche, saranno sviluppati gli aspetti normativi complessivi. Essi non riguardano solo gli aspetti ricollegabili all'urbanistica, ma riguardano anche tutti i collegamenti da cercare nell'ambito delle varie normative di settore.

Dal punto di vista dei contenuti, nelle indicazioni tecniche l'analisi strutturale, che nell'approccio di tipo urbanistico attualmente prevalente è considerata il punto d'arrivo (i "corridoi verdi"), rappresenta solo il punto di partenza, dando particolare enfasi alla fase dell'analisi funzionale. Occorre, infatti, definire per quali specie siano necessarie le aree di collegamento ecologico, evitare che esse favoriscano il diffondersi di specie o malattie indesiderate e chiarire quali caratteristiche esse debbano avere per funzionare veramente.

5. Gli strumenti di conoscenza

Oltre agli altri strumenti conoscitivi che fanno parte del sistema informativo territoriale regionale (SIT), per l’attuazione della legge è prevista la realizzazione del “Repertorio Naturalistico Toscano” (RENATO).

Il repertorio è uno strumento articolato di conoscenza, per il quale sono previsti (e in parte già finanziati, nell’ambito del Piano Regionale di Tutela Ambientale), tramite l’Agenzia Regionale per l'Innovazione e lo Sviluppo in Agricoltura (ARSIA):

§         il completamento della "banca dati" georeferenziata di tutte le segnalazioni di specie ed habitat d'interesse conservazionistico (copertura dell'intera regione a dicembre 2002), della quale è prevista la manutenzione e l'estensione delle informazioni;

§         la progettazione e il primo finanziamento del "monitoraggio habitat", interrelato con la banca dati; l'impostazione del monitoraggio, infatti, si basa sulle conoscenze della banca dati, la quale, a sua volta, si arricchisce anche con i dati provenienti da esso;

§         l'avvio della redazione sperimentale di una "carta geoecologica" (che descrive l'ecologia del paesaggio); la prima funzione di questa carta è la stratificazione e l'interpretazione delle informazioni puntuali della banca dati di flora e fauna.

6. La valutazione d’incidenza dei piani

Per i piani, in sintesi, la legge prevede una valutazione contestuale all’approvazione del piano, sulla base di una relazione d'incidenza, da parte del soggetto competente per l'approvazione del piano.

In base all’art. 15, comma 2, della l.r. n. 56/2000, infatti, “Gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione o la verifica di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 5/1995, e successive modificazioni, qualora siano suscettibili di produrre effetti su Siti di Importanza Regionale di cui all’allegato D, o su Geotopi di Importanza Regionale di cui all’art. 11, devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, apposita relazione di incidenza. Tale relazione integra gli elaborati previsti dalla legge regionale 5/1995, ai fini dell’individuazione, nell’ambito della valutazione degli effetti ambientali o della verifica tecnica di compatibilità, dei principali effetti che il piano, di cui si tratti, può esercitare sul sito o sul geotopo interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi”.

La l.r. n. 5 del 16-1-1995 “Norme per il governo del territorio” (modificata con l.r. n. 23/2001) è la legge che regolamenta la pianificazione territoriale della Toscana.

In base alla legge (art. 8 comma 1) “Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti regionali di programmazione settoriale sono preventivamente sottoposte, al fine di assicurare il massimo coordinamento delle politiche territoriali, ad una verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio, con esplicito riferimento agli effetti sulle risorse naturali”.

Inoltre (art. 32 comma1), “Gli atti di pianificazione territoriale del Comune (…) contengono, anche sulla base del quadro conoscitivo del PTC (…) , la valutazione degli effetti ambientali (…)”, tali valutazioni (comma 3) “ riguardano in particolare i seguenti fattori e le loro interrelazioni: il suolo, l’acqua, l’aria, le condizioni microclimatiche, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici”.

Per quanto riguarda gli altri atti di pianificazione, in base alla l.r. n. 56/2000, la valutazione d’incidenza è approvata, contestualmente, dai soggetti competenti all’approvazione del piano (art. 15 comma 3): “Gli atti di pianificazione di settore, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non ricompresi nel comma 2, non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e aventi effetti su Siti di Importanza Regionale di cui all’allegato D o su Geotopi di Importanza Regionale di cui all’art. 11, contengono una relazione d’incidenza tesa a individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, che viene valutata nell’ambito della procedura di approvazione degli atti stessi”.

Per gli altri aspetti della valutazione d’incidenza (integrità del sito, specie e habitat prioritari, incidenza negativa, ecc.), sia per i piani, sia per i progetti, la legge regionale ripercorre quanto stabilito dal d.p.r. n. 357/1997.

La legge, infine, prevede che (comma 7) “Fino all’approvazione della deliberazione prevista (…) [norme di attuazione relative alla valutazione d’incidenza] si applica quanto disposto dall’allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

7. La valutazione d’incidenza dei progetti

Per i progetti, tutti quelli di cui al d.p.r 357/1997, in sintesi, è prevista la valutazione d'impatto ambientale.

La legge n. 56/2000 prevede infatti che (art. 15 comma 1) “I progetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, ricadenti ed  aventi effetti su Siti di Importanza Regionale, sono sottoposti alla procedura di V.I.A., secondo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo”.

In base alla legge richiamata, “Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale”, modificata con l.r. n. 79/2000, per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) tale valutazione è obbligatoria (saltando l'eventuale fase di verifica) e con soglie dimezzate (se pertinenti), rispetto ai progetti che non interessano SIR, e viene effettuata da parte del soggetto competente in base alla stessa legge.

La legge n. 56/2000 estende la valutazione a tutti i Siti di Importanza Regionale, che comprendono i siti citati, i siti classificabili di importanza comunitaria (o "SIC proposti", pSIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La legge regionale che norma la valutazione d’impatto ambientale, peraltro, elencando le tipologie di progetti nei suoi allegati, individua le tipologie di progetto per le quali è necessario avviare subito una procedura di VIA completa e quelle per le quali si deve avviare una fase di “verifica”. Essa inoltre ripartisce la competenza per la procedura di VIA tra Regione, Province (e Parchi naturali regionali) e Comuni.

A questi ultimi, oltre a svariate tipologie progettuali da assoggettare alla fase di verifica (allegato B3), riguardanti l'agricoltura, le infrastrutture e altro, la legge attribuisce la competenza (art. 11 comma 1) della fase di valutazione (completa) per “Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ha” (allegato A3).

8. Ipotesi di adeguamento delle norme previste dalla legge regionale riguardo alla valutazione d’incidenza

Sulla base dell’esperienza acquisita e delle, presumibili, previsioni del nuovo d.p.r., la Regione Toscana integrerà le previsioni della propria normativa, relativa alla valutazione d’incidenza, ma non solo).

A tal riguardo è possibile elencare i principali aspetti, relativi alla valutazione d'incidenza, che dovranno essere presi in considerazione. Le ipotesi avanzate, al momento, sono proposte tecniche non ancora verificate con l'assessore competente.

Sembra opportuno estendere la valutazione d'incidenza a piani e progetti che interessano le aree di collegamento ecologico.

Altrettanto opportuno sembra che per la valutazione d'impatto (completa) di progetti che interessano i siti della rete ecologica e le aree di collegamento, individuate ai sensi della normativa, la competenza attualmente attribuita ai Comuni sia affidata alle Province o agli Enti Parco.

Per i progetti sottoposti a verifica di competenza comunale, sembra opportuno sia richiesto un parere obbligatorio della Provincia.

Per quanto riguarda i piani, sembra opportuno specificare nell’articolato che l’atto di approvazione del piano debba fare specifica menzione della valutazione d’incidenza”.

Per i progetti, invece, sembra utile imporre che lo studio d’impatto contenga la parte relativa all’incidenza in una sezione specifica (che, all’occorrenza, possa essere anche enucleata dallo studio complessivo).

Per i progetti soggetti a procedura di VIA (completa), che possono avere effetti su un SIR ma non vi ricadono, sembra opportuno mantenere le (eventuali) soglie dimezzate, come previsto per quelli che vi ricadono.

Per quelli, invece, che non sono soggetti a tale procedura completa, sembra opportuno assoggettarli alla procedura di verifica.

Per gli altri interventi, in linea di massima si pensa di ricalcare, con eventuali modeste modifiche, quanto previsto nell’allegato G (secondo il nuovo d.p.r.). All’elenco dell’allegato si pensa, inoltre, di aggiungere la valutazione d’incidenza per “le manifestazioni sportive con impiego di veicoli”.

Nelle norme di attuazione, infine, oltre a includere alcuni chiarimenti esemplificativi, si pensano di recuperare, adeguandoli al contesto toscano, i contenuti del documento tecnico della Commissione Europea “La gestione dei siti della rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 'Habitat' 92/43/CEE", reperibile sul sito WEB della Direzione Generale Environment http://europa.eu.int/comm/environment/nature/legis.htm.

Dopo l'elencazione delle ipotesi di adeguamento delle norme, è opportuno soffermarsi sull'aspetto giuridico.

Con l'entrata in vigore delle modifiche alla costituzione, la materia ambientale è "di esclusiva competenze statale". Ciò comporta che le Regioni non possono legiferare in materia, se non nell'ambito di un'autonomia speciale.

L'azione della tutela della natura, non solo nel sistema delle aree protette, si può dispiegare coerentemente solo con uno strumento unitario dell'insieme di norme necessarie.

Tale azione, inoltre, sostanzialmente tende all'effettivo ed efficace coordinamento delle politiche settoriali, in particolare di quelle territoriali e delle attività produttive (che comprendono, ad esempio, agricoltura, zootecnia, selvicoltura, caccia e pesca). Essa deve quindi avere una forza pari a quella dei settori da coordinare, che come noto, essendo affidati alla competenza regionale, sono regolamentati con forza legge.

9. Alcune osservazioni su argomenti discussi nel corso della giornata di studi

Ritenendo quella di oggi un'occasione di lavoro, desidero concludere interagendo su alcune delle cose dette.

9.1. Riguardo al Tagliamento, si è parlato della sua "messa in sicurezza". Al di là del gergo tecnico e amministrativo usato, è opportuno chiarire il significato del termine.

In effetti, nel caso in questione in realtà s'intende la "messa in sicurezza dal fiume", cosa che può essere giustificata allorquando insediamenti e manufatti hanno invaso, in modo ritenuto irreversibile, l'ambito fluviale.

Nell'ambito della direttiva esiste un habitat di interesse comunitario "Tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (…)" (cod. Natura 2000 3210) e nell'elencazione dei siti presenti nel Friuli Venezia Giulia ne ho notati tre con la denominazione "Greti del …", "Anse del …" e "Torrente …".

E' evidente che nei casi elencati uno degli obiettivi di conservazione e, quindi, uno degli aspetti di riferimento di una valutazione d'incidenza è, differentemente dal primo caso, veramente la "messa in sicurezza del fiume".

9.2. E' stato affermato con enfasi, da mr. Neumann, che "La valutazione d'incidenza va al di là della valutazione d'impatto ambientale".

Non sono d'accordo. Ritengo che l'obiettivo di una pubblica amministrazione continui a essere quello di fare effettuare una buona (completa) valutazione d'impatto per i progetti e una buona valutazione di compatibilità ambientale dei piani (per chi la prevede) e/o una loro buona valutazione strategica (quando essa sarà recepita nella normativa).

La valutazione d'incidenza, infatti, riguarda solo il settore naturalistico, anzi solo una parte degli aspetti naturalistici, trascurando gli aspetti non biologici e, tra quelli biologici, le specie e gli habitat che non sono di interesse comunitario (per la Toscana essa si spinge oltre, ma solo fino alle specie e agli habitat d'interesse regionale).

Gli altri due tipi di valutazione, invece, sono complessivi e riguardano gli aspetti naturalistici, nel loro complesso, gli aspetti fisici e quelli estetici, sociali, economici e culturali.

Ciò che porta di nuovo la valutazione d'incidenza è il peso affidato agli aspetti naturalistici, peso che è pari a quello degli aspetti tecnologici, finanziari e socioeconomici e che, in alcuni casi, è anche predominante.

9.3. Dal modo di illustrare la valutazione d'incidenza, si nota una certa tendenza ad affidare ad essa tutta l'importanza e tutto il peso che, in molti casi, invece, appartiene ad altri strumenti, che continuano a esistere, che devono essere utilizzati e che, pertanto, riportano la valutazione d'incidenza a dimensioni  meno "invadenti".

Nell'ambito del comitato tecnico di coordinamento del progetto LIFE-Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Verifica della Rete Natura 2000 in  Italia e  Modelli di Gestione", insieme al qui presente dott. Antonino Morabito (responsabile nazionale per la biodiversità di Legambiente), siamo riusciti a far passare nel comitato il criterio che non si dovesse proporre un metodo e uno schema teorico "perfetto" da imporre come tale in qualsiasi situazione.

Infatti sia nelle "Linee guida per la gestione dei siti natura 2000" (pubblicate nella G.U. n. 224, parte prima, del 24-9-2002), sia nel manuale di orientamenti gestionali, il cui testo è in corso di revisione finale, non sono previsti "mostri teorici" onnicomprensivi, di applicazione obbligatoria, ma è fornito uno schema logico completo, da adattare di volta in volta alle diverse situazioni, sia relativamente alla complessità delle risorse naturali e dei problemi presenti, sia relativamente alla disponibilità di conoscenze, di risorse umane, di risorse finanziarie e di tempo disponibile per approntare una risposta operativa.

Almeno nella prima fase di lavoro, se necessario, è bene concentrarsi sulle cose importanti, piuttosto che sulla definizione di tutti i minimi dettagli.

9.4. E' stato riportato, erroneamente, che "la valutazione d'incidenza è uno strumento temporaneo di salvaguardia, fino all'adozione dei piani di gestione".

La valutazione d'incidenza è il principale strumento di salvaguardia dei beni naturali presenti in un sito. Infatti in materia non è possibile coprire adeguatamente la rete ecologica con salvaguardie "generali" e quindi "generiche", che non si adattino alle varie e variegate esigenze presenti nei diversi siti.

Questo strumento, però, continua a svolgere il suo ruolo anche nella fase a regime, per verificare le legittime richieste di utilizzazione del territorio e delle sue risorse, rispetto alla loro sostenibilità, cioè rispetto agli effetti che esse hanno nei confronti  delle specie e degli habitat per cui è stata costruita la rete ecologica, la quale, ricordiamo ancora, è nata per garantire la sostenibilità complessiva dello sviluppo economico nel nostro paese.

Infine, la redazione di un piano di gestione di un sito non è l'esito obbligatorio per la conservazione di tutti i siti. La cosa importante, e anche l'obbligo, è l'adozione delle  "misure di conservazione" necessarie per un sito.

Ad esempio, in Toscana abbiamo almeno un sito descritto come "ecosistema forestale ben gestito". In questo caso, oltre ai sempre possibili miglioramenti, a esempio favorendo un'ulteriore apertura di radure o l'adozione di altri accorgimenti per favorire alcune specie floristiche o faunistiche, l'unica misura di conservazione necessaria è l'attuazione di un monitoraggio delle condizioni dell'ecosistema.

 ALLEGATO 1

Esempio di scheda delle “principali misure di conservazione” redatta per ciascun sito

 

SITO DI IMPORTANZA REGIONALE (SIR)

2 Monte Orsaro (IT5110002)

Tipo di SIR                anche pSIC

CARATTERISTICHE DEL SITO

Estensione                1980 ha

Presenza di area protetta

Sito in gran parte compreso nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Altri strumenti di tutela

Sito in gran parte compreso nella Zona di Protezione “Crinale Appenninico”.

Tipologia ambientale prevalente

Versanti alto montani acclivi, con pareti rocciose silicee, ghiaioni detritici e cenge erbose. Valli montane con boschi mesofili (faggete, castagneti, cerrete), impluvi con vegetazione ripariale e prati da sfalcio.

Altre tipologie ambientali rilevanti

Brughiere culminali (prevalentemente vaccinieti), praterie primarie e secondarie (brachipodieti, nardeti).

Principali emergenze

HABITAT

 

Cod. Corine

Cod.

Nat.2000

All. Dir. 92/43/CEE

Praterie acidofitiche del piano subalpino e montano a dominanza di Nardus stricta (Nardion strictae; Violo-Nardion).

35,1

6230

AI*

Pareti rocciose verticali su substrato siliceo dal piano alpino a quello basale, della Regione Eurosiberiana e Mediterranea con vegetazione casmofitica (Androsacion vandellii; Asplenio billotii-Umbilicion rupestris; Asplenion cuneifolii).

62,2

8220

AI

Torbiere di transizione e torbiere alte instabili (Scheuchzeretalia palustris; Caricetalia fuscae).

54,5

7140

AI

Creste dell’Appennino tosco-emiliano con formazioni erbacee discontinue primarie del piano alpino a dominanza di erbe perenni (Caricion curvulae).

36,317

 

 

FITOCENOSI

Fitocenosi igrofile dei prati di Logarghena (Lunigiana).

SPECIE VEGETALI
(AII) Primula apennina, specie endemica dell'Appennino Tosco-Emiliano (stazioni isolate tra il Monte Orsaro e il M. Prado), sporadica in stazioni rupestri presso il crinale, rara sul versante toscano.

Rare specie dei versanti rocciosi, delle torbiere e dei prati umidi montani.

SPECIE ANIMALI

Bombina pachypus (ululone, Anfibi).

Aquila chrysaetos (aquila reale, Uccelli) – Gli ambienti non boscati del sito costituiscono potenziali aree di caccia per la specie.

Canis lupus (lupo, Mammiferi).

Presenza di piccole zone umide con ricchi popolamenti di anfibi.

Popolamenti di specie ornitiche rare legate agli ambienti di altitudine e alle praterie secondarie.

Altre emergenze

Ecosistemi fluviali di alto corso con formazioni ripariali a ontano nero, in ottimo stato di conservazione.

Agroecosistemi montani tradizionali con attività di pascolo e di sfalcio periodico.

Principali elementi di criticità interni al sito

-      Abbandono delle attività di pascolo nelle praterie sommitali e nei crinali secondari, riduzione delle attività di gestione dei prati permanenti, con processi di ricolonizzazione arbustiva (ginestreti, calluneti) in atto.

-      Attività escursionistiche, di campeggio libero e di fuoristrada nell’area dei Prati di Logarghena.

-      Presenza di numerose strade sterrate in corso di sistemazione e strutture edilizie riattivate come residenze estive.

-      Interrimento delle torbiere.

-      Raccolte di specie a vistosa fioritura (in particolare Liliaceae e Amarillidaceae nei prati di Logarghena).

Principali elementi di criticità esterni al sito

-      Abbandono dei prati permanenti e delle aree di pascolo, con ricolonizzazione arbustiva e arborea di ampie zone alto montane.

PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE

Principali obiettivi di conservazione

a)     Tutela/ampliamento del paesaggio agricolo montano dei Prati di Logarghena, con recupero delle tradizionali attività di pascolo e sfalcio (EE).

b)     Conservazione delle numerose torbiere dei Prati di Logarghena (EE).

c)     Conservazione degli elevati livelli di naturalità della porzione sommitale del sito (E).

d)     Tutela dei popolamenti di passeriformi nidificanti e delle aree di caccia di Aquila chrysaetos (E).

e)     Tutela delle stazioni di Primula apennina e delle altre specie di flora delle pareti rocciose e dei detriti di falda (M).

f)      Conservazione degli ecosistemi fluviali di alto corso (M).

g)     Conservazione dei nardeti sommitali (M).

h)     Approfondimento delle conoscenze vegetazionali e floristiche delle torbiere dei Prati di Logarghena (M).

Indicazioni per le misure di conservazione

-        Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di conservazione (in particolare rispetto agli obiettivi a), d), g) e all’eventuale impatto sulle stazioni di specie rare di flora) e adozione delle opportune misure contrattuali per il raggiungimento di modalità ottimali di gestione (E).

-        Verifica dello stato di conservazione delle torbiere (interrimento, inquinamento a opera di scarichi civili, evoluzione della vegetazione) ed eventuale adozione di misure normative (E).

-        Esame dell’impatto causato dal turismo escursionistico (che potrà aumentare con l’avvio del Parco Nazionale) e adozione delle misure normative o gestionali eventualmente opportune (B).

-        Verifica della consistenza ed eventuale ricostituzione di popolazioni di specie predate da Aquila chrysaetos (Lagomorfi, Galliformi) (B).

Necessità di Piano di Gestione specifico del sito

Media, relativa alla gestione delle aree aperte (torbiere, pascoli, prati secondari e primari).

Alla data di redazione delle presenti norme di attuazione, per la sua recente istituzione, il Parco Nazionale è sprovvisto di piano e regolamento.

Necessità di piani di settore

Sarebbe opportuna l’elaborazione di un piano di gestione comune per tutti i SIR di alto crinale appenninico, articolato per province, in grado di affrontare il tema della conservazione delle aree aperte sommitali.

Note

L’originario sito del Monte Orsaro è stato ampliato a comprendere i Prati di Logarghena e i versanti boscati circostanti.

 ALLEGATO 2

Testo del nuovo Allegato G del DPR 357/1997,

secondo la bozza di DPR di modifica approvata dal Consiglio dei Ministri e discussa dalla Conferenza Stato-Regioni

 

ALLEGATO G

 

TIPOLOGIA DI PIANO

CONTENUTI DEGLI ELABORATI DI PIANO FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Piani dei parchi

 

I siti di cui all’art.3 del presente decreto costituiscono valori naturali ambientali la cui tutela è affidata all’Ente Parco ai sensi dell’art.12 della legge 394/91 e vengono considerati in relazione alle finalità di conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE nell’ambito delle prescrizioni di carattere territoriale, degli indirizzi e dei criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale, disciplinati nel piano del parco ai sensi della L. 394/91.

Lo strumento di pianificazione del parco deve contenere:

-     localizzazione dei siti di cui all’art. 3 del presente Decreto e descrizione del loro stato di protezione, in riferimento al sistema previsto con la rete Natura 2000;

-     quadro conoscitivo degli habitat e specie contenute nei siti e del loro stato di conservazione;

-     prescrizioni finalizzate alla conservazione degli habitat naturali e delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario.

Piani di Bacino

I siti di cui all’art.3 del presente decreto vengono inserirti in quanto tali nell’ambito del quadro conoscitivo previsto ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 18 luglio 1995.

Il Piano di bacino deve contenere:

-     il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie contenute nei siti e del loro stato di conservazione,

-     l’individuazione di eventuali squilibri (punto 2 dell’allegato al D.P.R. 18 luglio 1995) che potrebbero avere conseguenze significative in relazione alle finalità della direttiva 92/4/CEE;

-     l’individuazione di azioni volte alla conservazione, difesa e valorizzazione degli habitat e delle specie contenute nei siti come uno degli obiettivi da perseguire secondo quanto disposto al punto 3.1 dell’allegato al D.P.R. 18 luglio 1995.

Piani territoriali regionali

(PUT, QRR, …)

Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti regionali di programmazione devono recepire gli indirizzi di conservazione ai sensi della Direttiva  92/43/CEE e del presente Regolamento di attuazione con esplicito riferimento al sistema previsto con la rete Natura 2000;

Lo strumento di pianificazione regionale deve contenere:

-     prescrizioni in ordine alla pianificazione con specifica considerazione  della localizzazione dei siti di cui all’art.3 del presente decreto;

-     individuazione delle azioni per la salvaguardia degli habitat e delle specie presenti nei siti di cui all’art. 3 del presente decreto.

Piani di settore

(piani di sviluppo rurale, piani di assestamento forestale, piani faunistici, ecc.)

Il piano di settore deve contenere:

-     localizzazione dei siti di cui all’art. 3 del presente Decreto e descrizione del loro stato di protezione, in riferimento al sistema previsto con la rete Natura 2000;

-     quadro conoscitivo degli habitat e specie  contenute nei siti e del loro stato di conservazione;

-     descrizione degli interventi di trasformazione previsti, in riferimento agli aspetti specifici del settore, e valutazione della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti.

Piani territoriali di coordinamento provinciale

Il piano territoriale provinciale deve garantire il coordinamento delle finalità di conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE con gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;

Il piano territoriale di coordinamento deve contenere:

-     localizzazione dei siti di cui all’art. 3 del presente Decreto e descrizione del loro stato di protezione, in riferimento al sistema previsto con la rete Natura 2000;

-     quadro conoscitivo degli habitat e specie contenute nei siti e del loro stato di conservazione;

-     prescrizioni finalizzate alla conservazione degli habitat naturali e delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario.

Piani regolatori generali comunali

Gli atti di pianificazione territoriale dei Comuni, in riferimento al sistema di tutela previsto con la rete Natura 2000, devono contenere:

-     localizzazione dei siti di cui all’art.3 del presente decreto, presenti nel territorio comunale e nei comuni limitrofi;

-     analisi dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti;

-     Individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;

-     descrizione degli interventi di trasformazione, con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, residenziali e normativi, previsti sul territorio e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti;

-     indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie presenti nei siti, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare.

Piani di localizzazione di infrastrutture e impianti a rete

-     valutazione preventiva delle alternative;

-     descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto, delle attività  necessarie alla realizzazione dell’opera e delle motivazioni che ne rendono necessaria la realizzazione;

-     cartografia riportante l’area interessata dall’intervento, comprensiva delle aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio, e l’intera area del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o Zona di Protezione Speciale (ZPS) oggetto della valutazione di incidenza ambientale e di eventuali SIC o ZPS limitrofi e/o viciniori e delle aree protette istituite o in itinere, a livello nazionale, regionale , provinciale o comunale interessate interamente o parzialmente dal progetto;

-     analisi dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti;

-     individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;

-     descrizione delle misure progettuali o i provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere l’impatto sull’ambiente naturale, sia nel corso della fase di realizzazione che di esercizio, con particolare riferimento alla conservazione degli habitat e delle specie presenti nel SIC o nella ZPS;

-     valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti indotti dalla realizzazione dell’intervento;

-     descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull’ambiente naturale, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie presenti nel SIC o nella ZPS.

Piani attuativi

-     descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto, delle attività  necessarie alla realizzazione dell’opera e delle motivazioni che ne rendono necessaria la realizzazione

-     cartografia in scala 1:25.000 riportante l’area interessata dall’intervento, comprensiva delle aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio, e l’intera area del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o Zona di Protezione Speciale (ZPS) oggetto della valutazione di incidenza ambientale e di eventuali SIC o ZPS limitrofi e/o viciniori e delle aree protette istituite o in itinere, a livello nazionale, regionale , provinciale o comunale interessate interamente o parzialmente dal progetto;

-     descrizione qualitativa ed una cartografia in scala 1:25.000 degli habitat presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o Zona di Protezione Speciale (ZPS) ovvero nella ZSC che vengono influenzati direttamente o indirettamente dalla realizzazione del progetto e una descrizione degli effetti da questi indotti sul loro stato di conservazione;

-     descrizione quali-quantitativa delle specie faunistiche e floristiche di importanza comunitaria presenti nel SIC o nella ZPS ed una cartografia in scala 1.25.000 delle aree biologicamente significative per la loro presenza nel SIC o nella ZPS che direttamente o indirettamente, sono interessate dalla realizzazione del progetto e una descrizione degli effetti indotti, dalla realizzazione del progetto sul loro stato di conservazione;

-     descrizione delle misure progettuali o i provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere l’impatto sull’ambiente naturale, sia nel corso della fase di realizzazione che di esercizio, con particolare riferimento alla conservazione degli habitat e delle specie presenti nel SIC o nella ZPS;

-     valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti indotti dalla realizzazione dell’intervento;

-     descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull’ambiente naturale, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie presenti nel SIC o nella ZPS;

-     valutazione degli aspetti ecologico-igienico-sanitari.

 


 

REGIME LEGALE DELL'INTERVENTO

ELABORATI RICHIESTI PER LO STUDIO FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Autorizzazione edilizia e denuncia inizio attività (D.I.A.)

-     scheda sintetica descrittiva dell'intervento che certifichi la non interferenza con gli habitat e le specie per cui è stato designato il sito

Concessione edilizia per nuove costruzioni per un massimo di 1500 mc., ristrutturazione edilizia  art.31 lett.d) legge 457/78,

-     scheda sintetica descrittiva dell'intervento che certifichi la non interferenza con gli habitat e le specie per cui è stato designato il sito, controfirmata dal tecnico competente.

 

Concessione edilizia per nuove costruzioni superiori a 1500 mc., ristrutturazione urbanistica art.31 lett.e) legge 457/78,

-     descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell’opera e delle motivazioni che ne rendono necessaria la realizzazione;

-     cartografia in scala 1:25.000 riportante l’area interessata dall’intervento, comprensiva delle aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio, e l’intera area del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o Zona di Protezione Speciale (ZPS) oggetto della valutazione di incidenza ambientale, di eventuali SIC o ZPS limitrofi e/o viciniori e delle aree protette istituite o in itinere, a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale interessate interamente o parzialmente dal progetto;

-     descrizione qualitativa e cartografia in scala 1:10.000 degli habitat presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o Zona di Protezione Speciale (ZPS) che vengono influenzati direttamente o indirettamente dalla realizzazione del progetto e una descrizione degli effetti indotti dalla realizzazione del progetto sul loro stato di conservazione;

-     descrizione quali-quantitativa delle specie faunistiche e floristiche di importanza comunitaria presenti nel SIC o nella ZPS ed una cartografia in scala 1.10.000 delle aree biologicamente significative per la loro presenza nel SIC o nella ZPS che direttamente o indirettamente sono interessate dalla realizzazione del progetto e una descrizione degli effetti indotti sul loro stato di conservazione;

-     descrizione delle misure progettuali o dei provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere l’impatto sull’ambiente naturale, sia nel corso della fase di realizzazione che di esercizio, con particolare riferimento alla conservazione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di importanza comunitaria presenti nel SIC o nella ZPS;

-     valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti indotti dalla realizzazione dell’intervento;

-     descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull’ambiente naturale, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie floristiche e faunistiche di importanza comunitaria presenti nel SIC o nella ZPS;

-     gli interventi ed i finanziamenti a livello locale, nazionale e comunitario previsti e/o in corso erogati o da erogare per la realizzazione dell'intervento.

Autorizzazione e concessione relative ad usi ed attività

-     descrizione qualitativa e cartografia in scala 1:10.000 degli habitat presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o Zona di Protezione Speciale (ZPS) che vengono influenzati dall’attività o dall’uso da autorizzare e una descrizione degli effetti indotti  sul loro stato di conservazione;

-     descrizione quali-quantitativa delle specie faunistiche e floristiche di importanza comunitaria presenti nel SIC o nella ZPS ed una cartografia in scala 1.10.000 delle aree biologicamente significative per la loro presenza nel SIC o nella ZPS che direttamente o indirettamente sono interessate dalla attività o dall’uso e una descrizione degli effetti indotti sul loro stato di conservazione;

-     descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull’ambiente naturale, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie floristiche e faunistiche di importanza comunitaria presenti nel SIC o nella ZPS;

-     gli interventi ed i finanziamenti a livello locale, nazionale e comunitario previsti e/o in corso erogati o da erogare per l’esercizio dell’attivita o dell’uso da autorizzare.

 

[GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE - SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE].

Ultimo aggiornamento 03/02/03

 

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI IN TOSCANA:

ALCUNI CASI DI STUDIO

 Leonardo Lombardi, Naturalista NEMO Srl - Firenze

NEMO Nature and Environment Management Operators S.r.l. – via Giotto, 33 – 50121 Firenze 

tel +55 674223  fax +55 676440 - E-mail: nemo.firenze@mclink.it

 In seguito all’approvazione di importanti norme a livello comunitario e nazionale inerenti la tutela della biodiversità (Direttive 92/43/CEE; 79/409/CEE; DPR 357/97), ma soprattutto come conseguenza della recente legislazione regionale (L.R.Toscana 56/2000), negli ultimi anni la Toscana è stata interessata da diverse esperienze di valutazione di incidenza.

Queste nuove procedure hanno riguardato sia la valutazione di incidenza dello strumento di piano nei diversi settori, sia quella relativa a progetti. In particolare per quest’ultimi si è trattato soprattutto di relazioni di incidenza realizzate nell’ambito di procedure di valutazione di impatto ambientale.

In tale contesto l’ampia casistica di opere soggette a valutazione di impatto ambientale o a fase di screening (112 opere di competenza non statale), di cui alla L.R.Toscana 79/98[1], e le verifiche interne ai singoli SIA (Studio di Impatto Ambientale) relativamente al rapporto con il quadro vincolistico e pianificatorio, ove è usualmente inserita la verifica della presenza dei siti in oggetto, ha probabilmente agevolato la presa di coscienza da parte dei progettisti della necessità della valutazione di incidenza, che di per sé costituisce una novità non sempre ben conosciuta sia a livello di Enti pubblici che di professionisti/progettisti. Una presa di coscienza indispensabile in quanto la L.R.Toscana 79/98 prevede la procedura di VIA per soglie dimensionali ridotte del 50% sia per opere soggette a VIA obbligatoria che per quelle soggette a screening nel caso di localizzazione di dette opere nell’ambito di:

·        Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di cui al Progetto Bioitaly.

·        Zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al Progetto Bioitaly.

 In questo quadro la recente L.R.Toscana 56/2000[2] ha fornito un ulteriore impulso a tale strumento ampliando la procedura di verifica a quelli che la legge definisce Siti di Importanza Regionale, quali sommatoria dei diversi SIC, ZPS, SIN e SIR, per un totale di 155 siti. Oltre ad una integrazione regionale alla lista dei siti la L.R.56/2000 ha individuato anche ulteriori habitat e specie di interesse regionale da sottoporre anch’essi ad analisi nell’ambito delle relazioni di incidenza.

Nell’ambito del territorio toscano sono state realizzate o sono in atto diverse valutazione di incidenza che devono comunque essere considerate come prime esperienze sicuramente da migliorare nel tempo. Alcune delle prime esperienze, come ad esempio la valutazione di incidenza del piano regionale delle pietre ornamentali (di seguito brevemente descritto), sono state realizzate prima dell’approvazione della L.R. 56/2000 ed in un contesto di valutazione ci compatibilità ambientale di cui alla L.R. 5/95 “Norme per il governo del territorio”. Le esperienze realizzate successivamente alla approvazione della L.R. 56/2000 sono state realizzate in attesa della prossima approvazione delle norme tecniche relative all’attuazione della stessa, norme tecniche comprendenti anche i “criteri per l’effettuazione della valutazione di incidenza disciplinata dall’art.15, ivi compresi quelli inerenti la definizione delle eventuali misure compensative previste dal comma 5 dello stesso articolo” (punto c, comma 2, art.12).

Relativamente alla Valutazione di incidenza, e ai suoi rapporti con le procedure di VIA, la L.R. fornisce, all’art.15, le seguenti indicazioni:

Dopo aver ribadito che “I progetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, ricadenti ed  aventi effetti su Siti di Importanza Regionale, sono sottoposti alla procedura di V.I.A., secondo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo” (comma 1, art.15), i commi successivi definiscono alcuni requisiti delle valutazioni di incidenza:

Gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione o la verifica di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 5/1995, e successive modificazioni, qualora siano suscettibili di produrre effetti su Siti di Importanza Regionale di cui all’allegato D, o su Geotopi di Importanza Regionale di cui all’art. 11, devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, apposita relazione di incidenza. Tale relazione integra gli elaborati previsti dalla legge regionale 5/1995, ai fini dell’individuazione, nell’ambito della valutazione degli effetti ambientali o della verifica tecnica di compatibilità, dei principali effetti che il piano, di cui si tratti, può esercitare sul sito o sul geotopo interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi” (comma 2, art.15).

Gli atti di pianificazione di settore, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non ricompresi nel comma 2, non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e aventi effetti su Siti di Importanza Regionale di cui all’allegato D o su Geotopi di Importanza Regionale di cui all’art. 11, contengono una relazione d’incidenza tesa a individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, che viene valutata nell’ambito della procedura di approvazione degli atti stessi (comma 3, art.15).

L’Amministrazione competente approva gli atti di pianificazione di cui ai commi 2 e 3 quando la relazione di incidenza accerti che la loro attuazione non pregiudichi l’integrità del sito interessato” (comma 4, art.15).

 

Senza approfondire ulteriormente il quadro normativo toscano del settore e le conseguenti procedure metodologiche, di seguito vengono brevemente illustrate alcune esperienze realizzate in Toscana.

  

Valutazione di incidenza della ricostruzione di un elettrodotto ad alta tensione

nell’Isola d’Elba (LI)

 Nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, di competenza regionale, per la realizzazione della nuova rete elettrica a 132 kV dell’Isola d’Elba (SIA realizzato negli anni 2001-2002) è stata inserita una apposita relazione di incidenza. Tale valutazione si è resa necessaria per l’interessamento di un tratto del nuovo anello ad alta tensione, in particolare lungo la linea San Giuseppe-Portoferraio, del Sito di Importanza Regionale “Cima del Monte – Monte Capannello”.

Complessivamente il sito in oggetto è risultato interessato dalle seguenti opere:

Ø      dismissione e demolizione dell’attuale linea aerea a 132 kV “San Giuseppe – Portoferraio”, con l’eliminazione di 1.6 km di linea, 9 sostegni tipo tubolare e relative fondazioni;

Ø      realizzazione della nuova linea a 132 kV “San Giuseppe – Portoferraio” con nuovi 1.7 km di linee, 6 sostegni tipo traliccio (1 traliccio tipo delta, 5 traliccio a base stretta). 

L’inserimento della valutazione di incidenza nell’ambito di una procedura di VIA ha permesso di disporre delle analisi realizzate per la descrizione del quadro ambientale e socio-economico dell’area vasta oggetto di studio. Tali analisi sono state utilizzate a livello di valutazione di incidenza con approfondimenti relativi agli ulteriori obiettivi di questa valutazione.

Complessivamente il quadro delle analisi è stato così organizzato:

          INQUADRAMENTO AMBIENTALE E SOCIO-ECONOMICO DELL’AREA VASTA

          ASPETTI FISICI, BIOLOGICI E DI USO DEL SUOLO

                Inquadramento geografico e climatico

                Suolo e sottosuolo, ambiente idrico

                Uso del suolo ed utilizzazione agricola

                Vegetazione e flora

                Ecosistemi e fauna

          PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO-CULTURALE

          EMERGENZE NATURALISTICHE E STORICO-CULTURALI

          ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

          BIBLIOGRAFIA

         RELAZIONE DI INCIDENZA SUL SITO CIMA DEL MONTE – MONTE CAPANNELLO

     QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

     DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL SITO

     VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL SITO

                Incidenza su habitat

                Incidenza su specie di flora

                Incidenza su specie di fauna

    CONCLUSIONI

         CARTOGRAFIE TEMATICHE:

           

Situazione attuale della rete elettrica dell’Isola d’Elba                                                             scala 1:50.000

Situazione finale rete elettrica dell’Isola d’Elba                                                                          scala 1:50.000

Corografia con linee da realizzare e da demolire                                                                        scala 1:15.000

Carta idrogeologica                                                                                                                           scala 1:25.000

Carta della pericolosità geomorfologica                                                                                       scala 1:25.000

Carta dell’uso del suolo e della vegetazione                                                                                 scala 1:25.000

Carta del paesaggio                                                                                                                           scala 1:40.000

Carta delle emergenze naturalistiche e storiche                                                                           scala 1:25.000

 

Il quadro delle analisi contenute nel SIA è stato quindi approfondito nella relazione di incidenza evidenziando le caratteristiche generali del SIR, gli habitat e le specie di importanza regionale presenti e descrivendo nel particolare le opere previste nell’ambito del sito.

Alle valutazioni relative agli impatti dell’opera sulle componenti fauna, flora, vegetazione e paesaggio realizzate nell’ambito del SIA si sono quindi aggiunte le valutazioni sull’incidenza delle opere sulle specie, gli habitat e sull’integrità del sito stesso. 

Analizzata e successivamente scartata ogni altra ipotesi di tracciato in aggiramento del SIR per i rilevanti impatti ambientali, paesistici e vincolistici, il SIA e l’approfondimento relativo alla procedura di incidenza hanno evidenziato la possibilità di attraversare detto SIR riutilizzando in gran parte il tracciato esistente relativo ad una vecchia linea da demolire.

Per la valutazione dell’eventuale incidenza delle opere in oggetto sugli habitat presenti nel SIR sono state analizzate le diverse azioni previste nell’ambito del SIR: 

1.      Realizzazione di una nuova linea riutilizzando il tracciato di quella preesistente.

2.      Realizzazione di una nuova linea con nuova occupazione di suolo;

3.      Demolizione della linea esistente non riutilizzata dalla linea nuova;

Relativamente al punto 3) sono state prevista le seguenti attività:

a)      Riapertura/apertura strade di accesso ai sostegni.

b)      Recupero dei conduttori.

c)      Smontaggio dei tralicci.

d)      Demolizione dei plinti di fondazione.

e)      Asportazione dei materiali.

f)        Sistemazioni ambientali.

 L’analisi della compatibilità del progetto sulle specie e gli habitat del SIR è stata effettuata tramite la consultazione della scheda descrittiva del sito, contenuta nell’archivio Bioitaly; è stata inoltre consultata la letteratura esistente, riguardante l’area in esame e le zone limitrofe. Si è provveduto ad effettuare un’indagine diretta sul campo, volta a verificare puntualmente le tipologie di habitat attraversate dall’elettrodotto, in relazione alla localizzazione e alle caratteristiche del SIR.

Nel corso dei sopralluoghi, è stato anche raccolto un ampio repertorio fotografico, relativo alle tipologie vegetazionali dell’area attraversata dall’elettrodotto e agli immediati dintorni.

L’incidenza è stata verificata rispetto alle fasi di costruzione, esercizio e dismissione dell’opera anche relativamente alla loro reversibilità-irreversibilità.

La relazione ha permesso di valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro succ. modifiche, e di cui alla L.R. 56/2000 per la cui tutela il sito è stato individuato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Come esempio di integrazione dei dati naturalistici di cui ai riferimenti normativi comunitari e nazionali (in particolare All.II della Direttiva 92/43/CEE) con i riferimenti regionali (All. A3, C della L.R. 56/2000) si illustra la tabella relativa alle specie di interesse regionale presenti nel SIR: 

 

Direttiva 92/43/CEE

L.R. Toscana

56/2000

 

Nome specifico

All.II

All. A3

All. C

Abb.

Urtica atrovirens

 

·

 

P

Centaurea aethaliae

 

·

·

P

Silene thyrrhenia

 

·

 

P

Linaria capraria

 

·

 

P

Biscutella pichiana ssp ilvensis

 

·

 

P

Genista desoleana

 

·

 

C

Crocus etruscus

 

·

·

P

Abb. = abbondanza della specie (C=Comune;  R=Rara;  V=molto rara;  P=Presente).

 I nuovi riferimenti regionali hanno consentito di realizzare valutazioni di incidenza maggiormente approfondite sia relativamente alle specie che agli habitat. Ciò risulta particolarmente vero per l’incidenza sulle specie di flora i cui riferimenti all’allegato II della Direttiva 92/43/CEE risultano assai scarsi per il territorio toscano. 

 Sono state inoltre individuate le eventuali misure previste per rendere compatibili le soluzioni che il piano assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni.

Relativamente all’incidenza sulle specie di avifauna si è ritenuto di mitigare gli effetti dell’opera mediante la realizzazione di un sostegno più basso del precedente sul crinale, mediante il riutilizzo di un tracciato esistente e mediante la collocazione di spirali colorate sulle funi di guardia in alcuni tratti potenzialmente più sensibili.

Interventi di compensazione sono costituiti dalla eliminazione della linea esistente con particolare riferimento al tratto, sviluppato su prati e garighe, presso il Volterraio, che verrà sostituito da una linea in attraversamento di habitat di minore valore avifaunistico.

I fotoinserimenti hanno infine evidenziato la situazione ante operam, gli interventi previsti e la situazione post operam, per la linea in attraversamento del Sito di Importanza Regionale in oggetto.

 Valutazione di incidenza della proposta di Piano regionale delle pietre ornamentali

 Il settore estrattivo è organizzato in Toscana sulla base di un Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) già previsto dalla L.R. 36/80[3] e successive modifiche. Tale Piano è stato approvato con Del.C.R. 7.3.1995, n.200 “Piano regionale delle attività estrattive” a cui hanno fatto seguito le relative istruzioni tecniche per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali comunali di adeguamento[4]. Con L.R.78/98[5] è stato riorganizzato il settore estrattivo attribuendo nuove competenze alla Regione Toscana relativamente alle miniere.

Dopo l’approvazione del piano cave relativo al settore degli inerti la Regione Toscana ha iniziato la procedura di analisi e proposta finalizzata alla redazione del piano cave del settore pietre ornamentali. Si tratta di un settore molto sviluppato in Toscana e riconducibile a numerosi materiali di pregio, dal marmo apuano alla pietra serena dell’Appennino, dai graniti dell’Isola d’Elba ai pregiati marmi gialli della Montagnola Senese.

Nel 1999 tale proposta di piano è stata sottoposta ad una valutazione di incidenza per verificarne i rapporti rispetto alla rete di siti di importanza comunitaria. In realtà tale analisi è stata ricondotto nell’ambito della procedura di valutazione di compatibilità ambientale di cui alla L.R.5/95.

L’analisi comparata dei due strumenti ha portato ad individuare 15 aree per pietre ornamentali, previste in gran parte come ampliamenti di bacini esistenti, interne al sistema di SIC costituito da: “Monte Pisano”, “Monte Capanne e promontorio dell’Enfola”, “Parco dell’Orecchiella – Pania di Corfino - Lamarossa”, “Montagnola Senese”, “Poggio Ripaghera – Santa Brigida”, “Monte Labbro e alta valle dell’Albegna”, “Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno”, “Monte Sagro”, “Valle del Serra e Monte Altissimo”. 

Per ogni area è stata realizzata è stata quindi realizzata una relazione di incidenza comprendente:

 Ø       Localizzazione e le caratteristiche del sito estrattivo.

Ø       Descrizione del paesaggio vegetale.

Ø       Presenza di habitat e specie di flora di cui alla Direttiva 92/43CEE ed incidenza delle attività di cava previste.

Ø       Presenza di specie faunistiche di cui alla Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE ed incidenza delle attività di cava previste.

Ø       Individuazione livelli di sensibilità ambientale.

Ø       Approfondimenti necessari in fase di Valutazione di Incidenza dei progetti di coltivazione

Ø       Considerazioni conclusive: conferma dell’area estrattiva o proposta di esclusione, individuazione misure di mitigazione e monitoraggio.

Ø       Documentazione fotografica.

Ø       Bibliografia.

 La presente valutazione di incidenza, essendo stata realizzata prima dell’approvazione della L.R.Toscana 56/2000, non ha quindi preso in considerazione gli ulteriori habitat e specie di importanza regionale ma ha utilizzato i riferimenti comunitari e nazionali.

Tale analisi ha consentito di valutare l’incidenza di ogni nuova previsione estrattiva rispetto agli habitat, alle specie e all’integrità dei diversi siti, cercando di perseguire la massima compatibilità, cioè l’assenza di incidenze negative, mediante proposte di:

 Ø       riduzione areale dei bacini estrattivi per escludere habitat o stazioni di specie di interesse;

Ø       eliminazione dei bacini estrattivi con alta incidenza;

Ø       conferma integrale dei bacini estrattivi privi di incidenza. 

Ad oggi il piano pietre ornamentali risulta ancora non approvato ed è quindi ipotizzabile una sua ulteriore verifica rispetto ai nuovi contenuti della L.R.Toscana 56/2000.

 Valutazione di incidenza del Piano faunistico venatorio 2000 – 2005

della Provincia di Prato

 In considerazione della presenza di alcuni Siti di Importanza Comunitaria, nel 2001 il Piano faunistico-venatorio della Provincia di Prato 2000-2005, strumento previsto dalla L.R. 3/94[6], è stato sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza.

 Nell’area interessata dal Piano faunistico-venatorio provinciale risultano presenti i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC):

“La Calvana” (Codice IT5140007);

“Monte Ferrato e M. Iavello” (Codice IT5140006).

 La relazione di incidenza, allegata allo stesso piano, ha evidenziato e valutato le relazioni esistenti tra i contenuti del piano stesso e la presenza di habitat e di specie di interesse, con particolare riferimento ai diversi istituti faunistico-venatori previsti (ad esempio aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico venatorie, centri di riproduzione della fauna selvatica, oasi faunistiche, aree per l’allenamento, l’addestramento e le gare dei cani, ecc.) e ai programmati interventi di miglioramento ambientale.

Di seguito si riassume l’organizzazione della relazione di incidenza:

-Aspetti naturalistici generali dei pSIC La Calvana e Monteferrato e M. Iavello.

-Incidenza sulle componenti ambientali dei pSIC.

pSIC “La Calvana”.

Rapporti con gli Istituti faunistici previsti dal Piano provinciale.

L’incidenza sulle emergenze vegetazionali.

L’incidenza sulle emergenze floristiche.

L’incidenza sulle emergenze faunistiche.

pSIC “ Monteferrato e M. Iavello ”.

Rapporti con gli Istituti faunistici previsti dal Piano provinciale.

L’incidenza sulle emergenze vegetazionali.

L’incidenza sulle emergenze floristiche.

L’incidenza sulle emergenze faunistiche.

-Considerazioni conclusive. 

Le verifiche relative all’incidenza dei contenuti del piano sugli habitat, sulle specie e sull’integrità dei siti stessi sono inoltre state affiancate da ulteriori indicazioni relative alla progettazione degli interventi di miglioramento ambientale (ad esempio evitando di prevedere opere di rimboschimento sui formazioni serpentinicole, negli arbusteti a Ulex europaeus e nei prati-pascoli), alla individuazioni di periodi ottimali per la realizzazione degli interventi previsti (ad esempio evitando disturbo alle emergenze avifaunistiche nidificanti nel periodo primaverile-estivo), alla realizzazione del monitoraggio del fenomeno migratorio post-riproduttivo (autunnale) lungo la dorsale della Calvana, alla valutazione di un’eventuale istituzione di una zona di protezione lungo le rotte migratorie, allo sviluppo di forme di informazione e di sensibilizzazione (ad esempio per evitare il passaggio di mezzi fuoristrada su habitat di interesse).

 Considerazioni conclusive

Nell’ambito della valutazione di incidenza di progetti/piani la relazione deve possedere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro succ. modifiche, e di cui alla L.R. 56/2000 (nel caso delle procedure realizzate in Toscana) per la cui tutela il sito è stato individuato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Inoltre deve indicare le misure previste per rendere compatibili le soluzioni che il progetto/piano assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni.

Relativamente alla descrizione dell’opera da realizzare si deve far riferimento a:

·        Tipologia, dimensioni e caratteristiche dell’opera (a livello almeno di progetto definitivo), tempi e modalità di attuazione del progetto (fasi di costruzione – esercizio ed eventuale dismissione);

·        Complementarietà con altri progetti;

·        Prevista utilizzazione delle risorse naturali.

L'analisi degli impatti, pur essendo finalizzata ad una valutazione degli effetti su specie ed habitat che hanno portato alla costituzione del SIR, deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso, considerando:

-         componenti abiotiche;

-         componenti biotiche;

-         connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale.

In tale contesto devono essere individuate le azioni ed i fattori di impatto reali e potenziali, gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli habitat e alle specie per i quali i siti sono stati designati e alla integrità del sito stesso. Tale analisi deve individuare gli impatti significativi e per questi ne deve essere fornita una caratterizzazione relativa a segno, intensità, dimensione temporale e possibilità di mitigazione e compensazione.

A fronte degli impatti quantificati devono essere illustrate le misure mitigative che si intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tempi di realizzazione, tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.).

Analogamente, devono essere indicate le eventuali compensazioni previste, ove applicabili a fronte di impatti prodotti, anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto al piano-progetto è effettivo, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla rete natura 2000. Inoltre dovranno essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione impattata nello stato antecedente all'impatto.

Dovrà essere inoltre, valutata la compatibilità dell’opera nel contesto di eventuali altre opere realizzate o previste nel SIR, o con eventuali piani di gestione del SIR, realizzati o in corso di realizzazione.

Per una migliore comprensione dell’incidenza dell’opera risulta utile la realizzazione di un archivio fotografico che illustri le caratteristiche del SIR con particolare riferimento alle zone interessate in modo diretto o indiretto.

La probabilità di incidenze significative su habitat e specie e sull’integrità dei SIR deve essere verificata non solo per la realizzazione di nuove opere ma anche per la loro eventuale dismissione e/o eliminazione e comunque anche nel caso di incidenza positiva.

La probabilità di incidenze significative su habitat e specie e sull’integrità dei SIR può derivare non soltanto da piani o progetti situati all’interno di un sito, ma anche da piani o progetti situati al loro esterno (ad esempio una zona umida può essere danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad una certa distanza dal sito, habitat ripariali o specie ittiche possono essere danneggiati dalla realizzazione di una diga a monte del sito, ecc.).

La stessa “Guida all’interpretazione dell’art.6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE” (Commissione Europea, 2000) indica come sia importante che gli Stati membri, a livello legislativo e nella pratica, consentano l'applicazione delle salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafo 3 alle pressioni di sviluppo all'esterno di un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di esso cioè: “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica”.

 

[1] L.R.Toscana 3 novembre 1998, n.79 “Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale

[2] L.R. 6 aprile 2000, n.56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio

[3] L.R. 36/80 “Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere”.

[4] Del.G.R. 3886/95; 4418/95; 1401/96.

[5] L.R. 78/98 “Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili”.

[6] L.R. 3/94 “Recepimento della L. 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

[GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE - SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE].

Ultimo aggiornamento 03/02/03