REGIONE TOSCANA
Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche
modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7
modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49.
Legge Regionale n.56 del 6 aprile 2000
CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)
Art. 1 (Finalità)
a) delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate;
b) degli habitat;
c) di altre forme naturali del territorio.
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora e la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
b) garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, alloccorrenza, il loro ripristino;
c) promuove la gestione razionale degli habitat di cui alla lettera b) assicurando al contempo la corretta fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini;
d) concorre alla formazione della Rete ecologica europea, denominata Natura 2000.
a) gli habitat naturali e seminaturali e le specie animali e vegetali di interesse regionale, la cui conservazione può richiedere la designazione di Siti di Importanza Regionale (SIR ) (allegato A);
b) le specie animali protette ai sensi della presente legge (allegato B) e le specie animali soggette a limitazione nel prelievo (allegato B1);
c) le specie vegetali protette ai sensi della presente legge (allegato C) e le specie vegetali soggette a limitazione nella raccolta (allegato C1)
d) i Siti di Importanza Regionale (allegato D) comprendenti i Siti classificabili di Importanza Comunitaria (pSIC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i Siti di Interesse Nazionale (SIN) e i Siti di Interesse Regionale (SIR) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 1998, n. 342 (Approvazione siti individuati nel progetto Biotaly e determinazioni relative allattuazione della direttiva comunitaria "Habitat").
4. I siti di cui allallegato D nonché i Geotopi di Importanza Regionale (GIR), di cui allart. 8, costituiscono risorse essenziali ai sensi dei commi 2 e 3 dellart. 2 della Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), e vengono inseriti in quanto tali nellambito del quadro conoscitivo previsto dalla stessa legge regionale in relazione agli strumenti urbanistici da essa disciplinati. Gli elementi conoscitivi in tal modo individuati concorrono inoltre alla redazione della Carta della natura di cui al comma 3 dellart. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), anche in conformità con gli atti statali di indirizzo.
5. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) area di collegamento ecologico funzionale: unarea che, per la sua struttura lineare e continua o per il suo ruolo di collegamento, è essenziale per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;
b) biodiversità: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, degli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ivi inclusa la diversità nellambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi;
c) conservazione in situ: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato soddisfacente nonché il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie addomesticate e coltivate, nellambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche;
d) conservazione ex situ: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato soddisfacente, attuate al di fuori del loro ambiente naturale;
e) ecotipo: forma morfologicamente distinta entro una specie, prodotta dalla selezione naturale;
f) geotopo di importanza regionale: forma naturale del territorio, di superficie o sotterranea, costituita da particolari emergenze geologiche, geomorfologiche e pedologiche, che presenta un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nellambito del territorio regionale;
g) habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o acquatici che si distinguono per le loro caratteristiche geografiche, abiotiche o biologiche, interamente naturali o seminaturali, elencati nellallegato A, per i quali nel territorio regionale si verifichi una delle seguenti condizioni:
1) rischino di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
2) abbiano unarea di distribuzione ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;
3) costituiscano esempi notevoli di caratteristiche tipiche del territorio regionale;
h) habitat di una specie: ambiente definito o caratterizzato da fattori biologici e abiotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
i) rete Natura 2000: rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). La rete Natura 2000 comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE;
l) Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui allallegato A o di una specie di cui allallegato B del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica Natura 2000, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i Siti di Importanza Comunitaria corrispondono ai luoghi, allinterno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
m) Sito di Importanza Regionale (SIR): unarea geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o di una specie di interesse regionale; per le specie che occupano ampi territori, i Siti di Importanza Regionale corrispondono ai luoghi, allinterno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e riproduzione. Ai fini della presente legge è considerato SIR anche un sito che nel corso dellattuazione della direttiva 92/43/CEE viene classificato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o come Zona Speciale di Conservazione (ZSC);
n) specie di interesse regionale: le specie elencate nellallegato A che nel territorio regionale:
1) sono vulnerabili e in pericolo di estinzione;
2) sono rare od endemiche e richiedono particolare protezione a causa della specificità o della vulnerabilità del loro habitat, oppure a causa del loro sfruttamento;
o) stato di conservazione di una specie: leffetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e limportanza delle popolazioni nel territorio regionale. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
1) i dati relativi allandamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
2) larea di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;
p) stato di conservazione di un habitat naturale: leffetto della somma dei fattori che influiscono sullhabitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione è definito soddisfacente quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
1) larea di distribuzione naturale dellhabitat e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato alla precedente lettera del presente comma;
q) Zona di Protezione Speciale (ZPS): un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui allAll. I della direttiva 79/409/CEE e successive modificazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa; ai sensi e per gli effetti della presente legge possono essere ricomprese tra le ZPS altresì le Zone di Protezione di cui allart. 14 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), qualora presentino i requisiti indicati dallart. 4 della Direttiva 79/409/CEE;
r) Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un Sito di Importanza Comunitaria designato in base allarticolo 3 comma 2 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, in cui sono applicate le misure necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.
Art. 3 (Funzioni amministrative)
1. Le Province svolgono tutte le funzioni amministrative previste dalla presente legge, che non siano espressamente riservate alla competenza regionale, ed in particolare provvedono allattuazione delle misure di tutela disciplinate nel CAPO II. Per quanto specificamente disposto dallarticolo 12, comma 1, lettera a), definiscono ed attuano le misure di conservazione ivi previste, anche mediante ladozione, ove occorra, di appositi piani di gestione.
a) al costante monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie;
b) alleffettuazione di studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni;
c) alla cura ed alleffettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie.
4. Le Province comunicano ogni due anni alla Giunta Regionale gli esiti delle loro indagini sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di interesse regionale, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei SIR.
5. Le funzioni attribuite alle Province ai sensi del presente articolo sono svolte dagli Enti Parco regionali, per i territori ricompresi allinterno degli stessi. Possono essere inoltre attribuite agli Enti parco nazionali, previa intesa tra la Regione, la Provincia o le Province territorialmente competenti, e gli stessi Enti parco interessati, fatto salvo lobbligo di denuncia alla Provincia competente previsto dal comma 3 dellarticolo 5.
6. Qualora le Province non adempiano alle funzioni loro attribuite dalla presente legge, la Regione provvede in via sostitutiva nelle forme e con le modalità previste dallart. 6, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 1998, n.88.
CAPO II FORME DI TUTELA
Art. 4 (Tutela)
1. Sono fatte salve le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate, in relazione alle singole specie e tipologie faunistiche e floreali protette, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Art. 5 (Tutela della fauna)
a) la cattura e luccisione;
b) il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;
c) la molestia, specie nel periodo della riproduzione e dellibernazione o del letargo;
d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;
e) la detenzione ed il commercio degli animali, vivi o morti, anche imbalsamati, nonché di loro parti o prodotti identificabili ottenuti dallanimale.
2. Lente competente ai sensi dellart. 3 della presente legge può rilasciare, per finalità scientifiche, in deroga ai divieti sanciti dal comma 1, autorizzazioni specifiche e nominative. Lelenco delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti parco regionali competenti, è comunicato, annualmente, alle Province, ai fini dellesercizio coordinato della funzione autorizzativa. Lautorizzazione di cui al presente comma è rilasciata agli Enti ed organismi pubblici istituzionalmente competenti, previa presentazione dei relativi programmi di ricerca. E fatto salvo, per quanto attiene allattività di inanellamento a scopi scientifici, il disposto di cui allart. 36, comma 2 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
3. Fermo restando il divieto relativo al commercio, sancito dalla lettera e) del comma 1, nonché quelli posti da previgenti norme di legge, coloro che a qualsiasi titolo detengano animali vivi o morti, anche imbalsamati, di cui allallegato B, nonché loro parti o prodotti identificabili ottenuti dallanimale, sono obbligati a presentare denuncia alla Provincia competente per territorio, entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, o, qualora sia successivo, dallinserimento nellelenco di cui allo stesso allegato B.
4. Dallobbligo di denuncia di cui al comma 3 sono esonerati esclusivamente i soggetti pubblici e privati legittimati alla detenzione in base ad apposito titolo autorizzativo conforme alle vigenti norme di legge.
5. Con Allegato B1 sono individuate le specie per le quali sono definiti limiti e modalità di prelievo.
6. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, è vietato il rilascio in natura di specie estranee alla fauna locale.
Art. 6 (Tutela della flora)
1. Fatto salvo quanto previsto allarticolo 4, sono considerate protette, ai sensi della presente legge, tutte le specie vegetali individuate dallallegato C, in relazione alle quali è espressamente vietato il danneggiamento, lestirpazione, la distruzione e la raccolta.
2. Lente competente ai sensi dellart. 3 può rilasciare, per finalità scientifiche, autorizzazioni specifiche e nominative in deroga ai divieti sanciti dal comma 1. Lelenco delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti parco regionali competenti, è comunicato, annualmente, alle Province, ai fini dellesercizio coordinato della funzione autorizzativa. Lautorizzazione di cui al presente comma è rilasciata agli Enti ed organismi pubblici istituzionalmente competenti, previa presentazione dei relativi programmi di ricerca.
3. Con Allegato C1 sono individuate le specie vegetali per le quali sono definiti limiti e modalità di raccolta di cui allallegato stesso.
4. E vietata lutilizzazione, ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, delle seguenti specie: Ailanto (Ailanthus altissima), Fico degli Ottentotti (Carpobrotus sp.pl.), Fico dindia (Opuntia ficus-indica), Amorfa (Amorpha fruticosa).
5. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.
Art. 7 (Non operatività dei divieti)
1. I divieti ed i limiti di cui allarticolo 5, comma 1, lettere b) e c), ed allarticolo 6, commi 1 e 3, non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.
2. Dalloperatività dei divieti e dei limiti di cui allarticolo 6, commi 1 e 3, sono inoltre escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale. Dagli stessi limiti e divieti sono escluse altresì le piante o le parti di esse che provengano da colture o da giardini.
Art. 8 (Aggiornamento degli allegati)
1. Il Consiglio regionale, sentito il parere della Consulta tecnica prevista dallarticolo 3, comma 1, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, come modificato dallarticolo 10 della presente legge, provvede allaggiornamento periodico ed alla modifica degli allegati di cui allarticolo 1, comma 3.
2. Specifiche modifiche degli allegati di cui al comma 1, finalizzate allinserimento di nuovi elementi, possono essere proposte alla Giunta regionale dagli Enti locali e dai cittadini interessati, anche in forma associata.
Art. 9 (Centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche)
1. La Regione riconosce i Centri per la conservazione, la riproduzione, il recupero e il ricovero di specie animali e vegetali di interesse regionale e definisce, secondo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dellarticolo 12, i requisiti strutturali degli stessi, nonché i requisiti organizzativi e strumentali il cui possesso deve essere accertato in capo ai soggetti interessati, anche ai fini dellerogazione di eventuali finanziamenti.
2. I Centri di conservazione della fauna selvatica riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere riconosciuti anche quali Centri di recupero della fauna selvatica di cui allarticolo 38 della legge regionale 3/1994. Tali centri potranno altresì essere organizzati per la detenzione delle specie di cui è vietato il rilascio in natura ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi allapplicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e lincolumità pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, delle specie di cui al allart.5, comma 6, e di quelle sottoposte ad affidamento in custodia ai sensi dellart.17, comma 8, della presente legge.
Art. 10 (Aree di collegamento ecologico funzionale)
1. La Regione riconosce primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche alle aree di collegamento ecologico funzionale e definisce, nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dellart. 6 della legge regionale 5/1995, gli indirizzi per lindividuazione, la ricostituzione e la tutela delle stesse.
3. Le forme di tutela delle aree di collegamento che pongano divieti allattività venatoria o di pesca sono previste nei piani faunisitco-venatori provinciali di cui allart. 8 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, o nel piano regionale di cui allarticolo 1 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica).
Art. 11 (Geotopi di Importanza Regionale)
1. Al fine di tutelare la diversità di particolari forme naturali del territorio, secondo quanto previsto dallart.1, comma1, lettera c), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua i Geotopi di Importanza Regionale entro due anni dallentrata in vigore della presente legge.
Art. 12 (Norme tecniche per lattuazione delle forme di tutela)
a) alle forme ed alle modalità di tutela e di conservazione dei Siti di Importanza Regionale;
b) alle forme ed alle modalità di tutela e di conservazione dei Geotopi di Importanza Regionale;
c) ai criteri per leffettuazione della valutazione di incidenza disciplinata dallart.15, ivi compresi quelli inerenti la definizione delle eventuali misure compensative previste dal comma 5 dello stesso articolo;
d) ai criteri per lo svolgimento delle attività di cui allart.3, comma 2;
e) ai requisiti strutturali dei centri previsti dallart.9, nonché i requisiti organizzativi e strumentali dei soggetti gestori dei centri stessi.
Art. 13 (Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità -
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49)
1. Larticolo 3, comma 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali di interesse locale) è così sostituito:
"1. Al fine di garantire alla Giunta regionale un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituita la Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, presieduta dallAssessore regionale competente per materia o da suo delegato, e composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela delle biodiversità."
2. Larticolo 3, comma 2 della l.r. 49/1995 è così sostituito:
"La Consulta è organo di consulenza della Giunta per lattuazione della presente legge e della presente legge regionale (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49). In particolare esprime pareri obbligatori per i profili tecnico-scientifici in materia di:
a) attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;
b) classificazione delle aree e loro tipologia;
c) formazione ed attuazione del programma triennale di cui allarticolo 4;
d) formazione degli strumenti di piano e dei regolamenti dei parchi, riserve naturali e aree protette di interesse locale."
3. Allarticolo 3, comma 4, della l.r. 49/1995, la lettera b) è soppressa e sostituita dalla seguente:
"b) 4 membri selezionati da un elenco di almeno otto nominativi di esperti designati dalle Università degli studi della Toscana, competenti in Scienze naturali, Scienze geologiche, Scienze agrarie e Scienze forestali."
"h) 1 membro designato dallUnione Regionale Province Toscane."
5. Allarticolo 3 della l.r. 49/1995 è aggiunto in fine il seguente comma:
"7 bis. Alle riunioni della Consulta tecnica possono essere invitati a partecipare un esperto dellARPAT ed uno dellARSIA e rappresentanti delle amministrazioni locali eventualmente interessate.".
6. Le modificazioni nella composizione della Consulta tecnica disposte ai sensi del comma 3 hanno efficacia a decorrere dal primo rinnovo successivo allentrata in vigore della presente legge.
7. Le Province possono acquisire pareri tecnico-scientifici dalla Consulta tecnica disciplinata dal presente articolo, ai fini dellesercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite ai sensi della presente legge.
Art. 14 (Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7)
Omissis.... vedi testo integrato stessa legge
Art. 15 (Valutazione di impatto ambientale e Valutazione dincidenza)
1. I progetti di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 5 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, ricadenti ed aventi effetti su Siti di Importanza Regionale, sono sottoposti alla procedura di V.I.A., secondo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo.
2. Gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione o la verifica di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 5/1995, e successive modificazioni, qualora siano suscettibili di produrre effetti su Siti di Importanza Regionale di cui allallegato D, o su Geotopi di Importanza Regionale di cui allart. 11, devono contenere, ai fini delleffettuazione della valutazione dincidenza di cui allarticolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, apposita relazione di incidenza. Tale relazione integra gli elaborati previsti dalla legge regionale 5/1995, ai fini dellindividuazione, nellambito della valutazione degli effetti ambientali o della verifica tecnica di compatibilità, dei principali effetti che il piano, di cui si tratti, può esercitare sul sito o sul geotopo interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi.
3. Gli atti di pianificazione di settore, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non ricompresi nel comma 2, non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e aventi effetti su Siti di Importanza Regionale di cui allallegato D o su Geotopi di Importanza Regionale di cui allart. 11, contengono una relazione dincidenza tesa a individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, che viene valutata nellambito della procedura di approvazione degli atti stessi.
4. LAmministrazione competente approva gli atti di pianificazione di cui ai commi 2 e 3 quando la relazione di incidenza accerti che la loro attuazione non pregiudichi lintegrità del sito interessato.
5. Qualora, nonostante le conclusioni negative che seguano leffettuazione della valutazione di cui ai commi 2 e 3, si debba procedere, in assenza di soluzioni alternative, allattuazione di un atto di pianificazione per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, anche di natura sociale od economica, lamministrazione competente garantisce ladozione di tutte le misure compensative atte a mitigare al massimo limpatto dellintervento di cui si tratti sul sito interessato, garantendo comunque la funzionalità ecologica complessiva della Rete Natura 2000, e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.
6. Qualora il Sito dImportanza Regionale ospiti un tipo di habitat naturale o una specie prioritari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, lapplicazione del comma 5 è consentita esclusivamente per motivi di tutela della salute o della sicurezza pubblica, ovvero riconducibili alla stessa tutela dellambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo, fino alla verifica delle perimetrazioni di cui allarticolo 81, comma 6, del PIT allegato alla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2000, n.12, sono riferite alle perimetrazioni contenute nella deliberazione 10 novembre 1998, n.342 (Approvazione siti individuati individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative allattuazione della direttiva comunitaria "Habitat").
Art. 16 (Vigilanza e controllo)
1. Allaccertamento delle violazioni possono procedere, oltre gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale, gli organi di polizia provinciale, municipale e rurale, le guardie addette ai parchi naturali, i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi, limitatamente al territorio gestito dai rispettivi Enti, e le guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7.
Art. 17 (Sanzioni amministrative)
1. Chiunque violi il divieto di cui allart.5, comma 1, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro) per ogni esemplare catturato o ucciso, fino ad un massimo di lire 10.000.000 (5164,57 euro). Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui alla lett. b), per ogni sito deteriorato o distrutto, e la violazione di cui alla lett. e), per ogni esemplare detenuto o commercializzato.
2. Chiunque violi il divieto di cui allart.5, comma 1, lettera c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro).
3. Chiunque violi il divieto di cui allart. 5, comma 1, lettera d) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 (51,65 euro) a lire 600.000 (309,87 euro) per ogni esemplare raccolto o distrutto, fino ad un massimo di lire 10.000.000 (5164,57 euro).
4. Chiunque non ottemperi allobbligo posto ai sensi dellart. 5, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro).
5. Chiunque violi i limiti posti ai sensi dellart.5, comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro) per ogni esemplare prelevato eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di lire 2.000.000 (1032,91 euro).
6. Chiunque violi il divieto posto dallart.5, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro). Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui al comma 5 dellarticolo 6.
7. Chiunque violi i divieti di cui al allart.6, comma 1 nonché i limiti posti ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 (2,58 euro) a lire 30.000 (15,49 euro) per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di lire 300.000 (154,94 euro).
8. Lautorità amministrativa competente dispone altresì, ai sensi dellarticolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la confisca amministrativa di animali o vegetali oggetto della violazione delle norme previste dalla presente legge, i quali vengono affidati in custodia a organismi scientifici o museali o a uno dei Centri riconosciuti ai sensi dellarticolo 9.
9. Allapplicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono la Provincia o lEnte Parco nel cui territorio sia stata accertata la violazione.
a) delle forme di tutela previste ai sensi della presente legge;
b) del servizio di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7;
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 (Cofinanziamenti)
a) pratiche e metodologie di agricoltura biologica e selvicoltura naturalistica;
b) pratiche di agricoltura integrata effettuate ai sensi della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);
c) interventi di miglioramento ambientale a fini vegetazionali, faunistici e ittiofaunistici;
d) interventi di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale.
2. Le priorità elencate dal comma 1 possono essere altresì attribuite nella concessione dei finanziamenti comunitari e statali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle norme istitutive degli stessi.
Art. 19 (Informazione)
1. La Regione promuove azioni adeguate alla diffusione dellinformazione sugli obiettivi e sulle finalità di tutela oggetto della presente legge. A tal fine, la Giunta Regionale organizza, in particolare, una campagna dinformazione volta alla diffusione della conoscenza relativa alle specie animali e vegetali tutelate.
Art. 20 (Norma finanziaria)
1. Omissis........
2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 21 (Abrogazione della legge regionale 8 novembre 1982, n.82)
1. La legge regionale 8 novembre 1982, n. 82 (Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dellambiente naturale) è abrogata.
[GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE - SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE]
Ultimo aggiornamento 14/12/00
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