COORDINAMENTO E DISORGANIZZAZIONE
DELLA VIGILANZA VOLONTARIA NELLA PROVINCIA DI GROSSETO
In considerazione alla gestione delle Riserve Naturali confinanti e istituite d'intesa tra la Provincia di Siena e la Provincia di Grosseto;
Viste le scarsissime forze e capacità di coordinamento delle forze di vigilanza istituzionali;
Considerata l'estensione delle superfici in km quadrati delle due province e il ridotto numero degli Agenti, dei mezzi e delle strumentazioni a disposizione dei due Corpi di Polizia provinciale;
Esprimiamo sdegno, preoccupazione e sgomento per la Delibera approvata il 20/12/2000 in considerazione dei seguenti motivi:
non si fa cenno alla sede e alle strumentazioni, nonché alla necessaria costante e impegnativa opera di valorizzazione di cui un gruppo di VOLONTARIATO necessita per FUNZIONARE;
si parla genericamente di coordinamento senza dire quali siano e come debbano essere raggiunti gli obiettivi anno per anno;
non si fa cenno alla legge regionale che regolamenta il Servizio delle Guardie Ambientali Volontarie.(L.R.7/98)
non si fa cenno all'assunzione di un Responsabile del Servizio di Vigilanza Volontaria.
Riportiamo integralmente il testo della delibera tratto da http://www.provincia.grosseto.it/prov_inf/consigli/c_20122000.htm
PROVINCIA DI GROSSETO
Consiglio provinciale del 20 dicembre 2000
Modifiche al Regolamento per il coordinamento della vigilanza volontaria
(Del. 174/2000)
Il Regolamento per il coordinamento della vigilanza volontaria è stato approvato il 10 marzo del '98. Da allora ci sono stati alcuni cambiamenti e per meglio definire il rapporto di collaborazione tra le associazioni, venatorie, ambientaliste ed agricole e l'Amministrazione provinciale si sono rese necessarie alcune modifiche, che, in questa seduta, il Consiglio ha approvato.
Ecco le modifiche apportare:
Art l - Il Comitato di coordinamento assume un carattere prettamente tecnico-operativo a differenza di quello precedente con funzioni non ben definite.
- In considerazione della natura tecnico-operativa funge da Presidente il Comandante del Corpo di Polizia provinciale.
- Viene attuato quanto disposto dall'art 27, comma 7, della L.157192 nonché dall'art 51, comma 4 della L.R.T. n. 3/94 nei quali viene stabilito che la Provincia coordina l'attività della vigilanza di tutte le guardie volontarie delle varie associazioni.
- Il referente delle guardie volontarie è il Corpo di Polizia Provinciale.
Art 2 - Non tutte guardie volontarie in possesso del decreto prefettizio svolgono attività di vigilanza nel territorio libero alla caccia, (le guardie volontarie) che svolgono esclusivamente la vigilanza in strutture faunistiche private come A.F.V., A.A.T.V., Aree addestramento cani, ecc..) Per tale ragione viene stabilito che solo alcune possono far parte del Coordinamento.
- Si inserisce il principio che le guardie volontarie aderenti al Coordinamento possono essere convenzionate tramite apposita convenzione fermo restando che quelle non convenzionate dovranno essere comunque coordinate dalla Provincia.
Art 3 - Il servizio di teleprenotazione determina il momento in cui la Guardia Volontaria è in servizio effettivo quindi è in tale momento che assume la qualifica di Pubblico Ufficiale fino, ovviamente, alla fine dell'espletamento dello stesso.
.-Vengono individuati i raggruppamenti territoriali nei quali le guardie volontarie dovranno espletare il servizio.
Art 4 - Vengono aboliti i compiti della Provincia che rimane comunque il peso del coordinamento della vigilanza volontaria. A tale proposito si ritiene necessario l'individuazione dei locali idonei per le riunioni dei vari raggruppamenti
Art 5 - Viene
individuata, con compiti ben definiti, la figura del Responsabile del
raggruppamento territoriale che dovrà far da tramite tra la Provincia e le
Guardie Volontarie.
Art 6 - Vengono individuati i compiti delle Guardie Volontarie nell'espletamento del loro servizio di vigilanza.
Art 8 - Vengono
introdotte sanzioni disciplinari alle Guardie Volontarie che non ottemperano
alle disposizioni del presente regolamento prevedendo la revoca dall'eventuale
convezione e la comunicazione all'autorità amministrativa competente per la
revoca del decreto prefettizio.
Art 9 - Introduzione
di alcune norme transitorie e finali tra le quali la deroga all'art. 3 della
L.R.T. 48/94, in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore,
delle Guardie Volontarie nell'espletamento del servizio di vigilanza.
Per quanto concerne la convenzione alla quale le varie Associazioni venatorie e ambientaliste ritengono aderire, si è ritenuto necessario apportare alcune modifiche inerenti al corrispettivo finanziario spettante alle stesse che possono riassumersi.
- il 30% del finanziamento totale viene suddiviso tra tutte le associazioni firmatarie;
- il 70% in base al numero delle guardie impiegate ed alle ore di vigilanza effettuate cosi come dettagliatamente riportate in convenzione;
- vengono introdotti criteri per determinare le spese sostenute dalle associazioni;
- viene stabilito in 10 il minimo delle ore di vigilanza che devono essere effettuate mensilmente e comunque in 120 ore annuali;
- viene ribadito che il perno di tutta l'attività di vigilanza volontaria è il Corpo di Polizia Provinciale.
Il voto: la deliberazione è stata approvata a maggioranza con il voto contrario del Ccd, di An e di Forza Italia.
N.d.R. PECCATO CHE siano favorevoli e contrari all'ARIA FRITTA e SCRITTA MALE!!!
Per coloro che fossero interessati a capire cosa dovrebbero fare le province si rimanda al Protocollo di intesa UPI - FederGEV Italia
[GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE - SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE].