Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Supplemento ordinario n. 248 alla Gazzetta ufficiale 23 ottobre 1997)
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche.
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988,
n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di
cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure
di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree
protette;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche;
Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici;
Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via
regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo
e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale;
Visti gli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha
espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;
Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto
dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente,
l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma
4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone
speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla
citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al
comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna
rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito
anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la
competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito
dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo
Ministero;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5
settembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure
previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la
conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie
della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente
regolamento.
2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare
il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,
degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse
comunitario.
3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali
e locali.
4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto
di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare
gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in
uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente
articolo;
b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base
alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente
naturali o seminaturali;
c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati
nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro
regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;
3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle
cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale,
macaronesica e mediterranea;
d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano
di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità
particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e
che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco
(*); e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei
fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che
in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione
naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie
tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito
"soddisfacente" quando:
1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono
stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo
termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde
a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;
f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici
specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed
E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione
naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che
non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;
2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in
pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i
fattori alla base di tale rischio;
3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non
essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a
prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del
loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato
di conservazione;
h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo
per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a
causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono
evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (*);
i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che,
influendo sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e
l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di
conservazione è considerato "soddisfacente" quando:
1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che
essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale
degli habitat naturali cui appartiene;
2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia
di declinare in un futuro prevedibile;
3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché
le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;
l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente
delimitata;
m) sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni
biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o
a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie
di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può,
inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica
"Natura 2000" di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità
biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in
questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di
importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di
distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici
essenziali alla loro vita e riproduzione;
n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato
in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di
conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle
specie per cui il sito è designato;
o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate
nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che
risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad
un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso,
all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;
p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura
lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi
tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come
le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la
distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;
q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una polazione di una
determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di
documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
r) introduzione: immissione di una entità animale o vegetale in un'area posta
al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale.
Articolo 3
Zone speciali di conservazione
1. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano individuano, con
proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati
nell'allegato A ed habitat delle specie di cui all'allegato B e ne danno
comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai fini della formulazione della
proposta del Ministro dell'ambiente alla Commissione europea, dei siti di
importanza comunitaria, per costituire la rete ecologica europea coerente di
zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000".
2. Il Ministro dell'ambiente, in attuazione del programma triennale per la aree
naturali protette, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
designa con proprio decreto i siti di cui al comma 1 quali "Zone speciali
di conservazione", entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione,
da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.
3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura
2000", il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di
Bolzano, definisce nell'ambito delle linee fondamentali di assetto del
territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le
direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che
rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.
4. Il Ministro dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, contestualmente
alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle Regioni e delle Provincie
autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario
necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di
conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat
naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli
prioritari, e le eventuali misure di ripristino.
Articolo 4
Misure di conservazione
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano per i siti
di importanza comunitaria, entro tre mesi, dall'inclusione nell'elenco definito
dalla Commissione europea, le opportune misure per evitare il degrado degli
habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle
specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli
obiettivi del presente regolamento.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano per le zone
speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di
gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di
cui all'allegato B presenti nei siti.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadono all'interno delle aree
naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste
dalla normativa vigente.
Articolo 5
Valutazione di incidenza
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della
valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i
piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel
caso di piani a rilevanza nazionale, o alle Regioni o alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una
relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il
piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del medesimo.
3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si
riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di
impatto ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale
procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali
effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui
all'allegato G al presente regolamento.
5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica
la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della
vigente normativa in materia.
6. Le autorità di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di incidenza dei
piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, entro novanta giorni dal
ricevimento della relazione di cui ai commi 2 e 3, accertando che non ne
pregiudicano l'integrità, tenendo conto anche delle possibili interazioni con
altri piani e progetti, e qualora ricadenti anche parzialmente in aree naturali
protette, sentito l'ente di gestione dell'area. Le Autorità di cui ai commi 2 e
3 possono chiedere una sola volta integrazioni della relazione ovvero possono
indicare prescrizioni alle quali il proponente del piano o progetto deve
attenersi. Nel caso in cui la predetta autorità chiede integrazioni della
relazione, il termine per la valutazione di incidenza è interrotto e decorre
dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima.
7. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o
del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza
eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato
dalla realizzazione del piano o del progetto.
8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza
sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto
debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico,
inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti
adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale
della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero
dell'ambiente per le finalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
9. Qualora nei siti ricadono tipi di habitat naturali e specie prioritari il
piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di
importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad
esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze
di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione
europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Articolo 6
Zone di protezione speciale
1. Gli obblighi derivanti dall'articolo 4, commi 2 e 3, e dall'articolo 5 del
presente regolamento si applicano anche alle zone di cui all'articolo 1, comma
5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Articolo 7
Monitoraggio
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano le idonee
misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e
degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a
quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministero dell'ambiente definisce con proprio decreto, sentiti per quanto
di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per
la fauna selvatica, le linee guida per il monitoraggio.
Tutela delle specie.
Articolo 8
Tutela delle specie faunistiche
1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente
regolamento, è fatto divieto di:
a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo
riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il
possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari
prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a
tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un
sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle
specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un
rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.
5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente promuove
ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le
catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo
sulle specie in questione.
Articolo 9
Tutela delle specie vegetali
1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente
regolamento è fatto divieto di:
a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente
esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;
b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette
specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), si riferiscono a tutte le fasi
del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente
articolo.
Articolo 10
Prelievi
1. Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per
le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora
risulti necessario, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 7,
con proprio decreto stabilisce adeguate misure affinché il prelievo,
nell'ambiente naturale, degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche
di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il
mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare, in particolare, oltre alla
prosecuzione del monitoraggio di cui all'articolo 7:
a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;
b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale
e di sfruttare determinate popolazioni;
c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che
tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;
e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;
f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del
trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;
g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione
artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde
ridurne il prelievo nell'ambiente naturale;
h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.
3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili
di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità
delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F,
lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di
trasporto di cui all'allegato F, lettera b).
Articolo 11
Deroghe
1. Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per
le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può
autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma
3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che
la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione
soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di
distribuzione naturale, per le seguenti finalità:
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat
naturali;
b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai
boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;
c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o
economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per
l'ambiente;
d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione
di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa
la riproduzione artificiale delle piante;
e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e
in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni
esemplari delle specie di cui all'allegato D.
2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la
cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono
comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne
localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in
particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F,
lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di
trasporto di cui all'allegato F, lettera b).
3. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, ogni due anni,
una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:
a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga,
compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni
alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali
autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;
c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;
d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni
richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono
essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti
all'esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.
Articolo 12
Introduzioni e reintroduzioni
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di
gestione delle aree protette, sentiti gli enti locali interessati e dopo
un'adeguata consultazione del pubblico interessato, richiedono al Ministero
dell'ambiente le autorizzazioni per la reintroduzione delle specie di cui
all'allegato D e per l'introduzione di specie non locali, presentando un
apposito studio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, la reintroduzione di specie di cui all'allegato D, può essere
autorizzata dal Ministero dell'ambiente, sentito per quanto di competenza
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o altri organismi
tecnico-scientifici competenti, qualora lo studio di cui al comma 1, condotto
anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri dell'Unione
europea o altrove, assicuri che tale reintroduzione contribuisca in modo
efficace a ristabilire uno stato di conservazione soddisfacente per la specie
medesima e per l'habitat interessato.
3. L'introduzione di specie non locali può essere autorizzata secondo la
procedura di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al comma 1 assicuri che non
venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna, né alla
flora selvatiche locali. Le valutazioni effettuate sono comunicate ai competenti
organismi dell'Unione europea.
Articolo 13
Informazione
1. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, secondo il
modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una
relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale
relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui
all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo
stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle
specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio di cui
all'articolo 7.
2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente un rapporto, entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulle misure
di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani
di gestione; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano presentano
altresì una relazione annuale sulle attività di valutazione di incidenza di
piani e progetti e sulle eventuali misure compensative di cui all'articolo 5.
Articolo 14
Ricerca e istruzione
1. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le amministrazioni interessate,
promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della
conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione
degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il
loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso
collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione
europea. Promuove, altresì, programmi di ricerca per il monitoraggio di cui
all'articolo 7.
2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi prioritari,
quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi
all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui
all'articolo 3.
3. Il Ministero dell'ambiente d'intesa con le amministrazioni interessate
promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutelare le
specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat, nonché gli
habitat naturali.
Articolo 15
Sorveglianza
1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso
assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita le azioni di
sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento.
Articolo 16
Procedura di modifica degli allegati
1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G fanno parte integrante del presente
regolamento.
2. Gli allegati al presente regolamento vengono modificati con decreto del
Ministro dell'ambiente, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva
in sede comunitaria.
Articolo 17
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A
Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede
la designazione di aree speciali di conservazione.
(previsto dall'Articolo 1, comma 1)
Interpretazione
Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel
"Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea" come
approvato dal comitato stabilito dall'Articolo 20 "Comitato habitat" e
pubblicato dalla Commissione europea (1).
Il codice corrispondente al codice NATURA 2000.
Il segno "*" indica i tipi di habitat prioritari.
(1) "Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15"
adottata dal comitato Habitat il 25 aprile 1996, Commissione europea DG XI.
HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONI ALOFITICHE
11 - Acque marine e ambienti a marea.
1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina;
1120 *Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae);
1130 Estuari;
1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;
1150 Lagune costiere;
1160 Grandi cale e baie poco profonde;
1170 Scogliere;
1180 Strutture sottomarine causate da emissioni di gas.
12 - Scogliere marine e spiagge ghiaiose.
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine;
1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi;
1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche;
1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp.
endemici;
1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche.
13 - Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali.
1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose
e sabbiose;
1320 Prati di Spartina (Spatinion maritimae);
1330 Pascoli inondati atlantici (Glauco-Pulcinellietalia maritimae);
1340 *Pascoli inondati continentali.
14 - Paludi e pascoli inondati mediterranei e termoatlatici.
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi);
1420 Praterie e fruticeti alofitli mediterranei e termoatlantici (Sarcocornetea
fruticosi);
1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea).
15 - Steppe interne alofile e gipsofile.
1510 *Steppe salate mediterranee (Limonietalia);
1520 *Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia);
1530 *Steppe alofile e paludi pannoniche.
16 - Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale.
1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e
ghiaiose e vegetazione sublitorale;
1620 Isolotti e isole del Baltico boreale;
1630 *Praterie costiere del Baltico boreale;
1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale;
1650 Insenature strette del Baltico boreale.
2. Dune marittime e interne
21 - Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico.
2110 Dune mobili embrionali;
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria
"dune bianche";
2130 *Dune costiere fisse a vegtazione erbacea "dune grigie";
2140 *Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum;
2150 *Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea);
2160 Dune con presenza di Hippophae rhamnoides;
2170 Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae);
2180 Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale;
2190 Depressioni umide interdunari;
21A0 Machair (* in Irlanda).
22 - Dune marittime delle coste mediterranee.
2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae;
2220 Dune con presenza di Euphorbia terracina;
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia;
2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua;
2250 *Dune costiere con Juniperus spp.;
2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto -Lavenduletalia;
2270 *Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.
23 - Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate.
2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista;
2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum;
2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis;
2340 *Dune pannoniche dell'entroterra.
3. Habitat d'acqua dolce
31 - Acque stagnanti.
3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia
uni florae);
3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente
sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoctes spp.;
3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoe to-Nanojuncetea;
3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition;
Laghi e stagni distrofici naturali;
3170 *Stagni temporanei mediterranei;
3180 *Turloughs.
32 - Acquecorrenti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale
(letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta
alterazioni significative.
3210 Fiumi naturali della Fennoscandia;
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea;
3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica;
3240 alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos;
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum;
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion;
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e
Bidention p.p.;
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo -Agrostidion e con
filari ripari di Salix e Populus alba;
3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion.
4. Lande e arbusteti temperati
4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix;
4020 *Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix;
4030 Lande secche europee;
4040 *Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans;
4050 *Lande macaronesiche endemiche;
4060 Lande alpine e boreali;
4070 *Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti);
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.;
4090 Lande oromediterranee endemiche a ginestre spinose.
5. Macchie e boscaglie di sclerofille (Matorral)
51 - Arbusteti submediterranei e temperati.
5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion
p.p.);
5120 Formazioni montane a Cytisus purgans;
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli;
5140 *Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime.
52 - Matorral arborescenti mediterranei.
5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.;
5220 *Matorral arborescenti di Zyziphus;
5230 *Matorral arborescenti di Laurus nobilis.
53 - Boscaglie termomediterranee e presteppiche.
5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis;
5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere;
5330 Arbusteti termomediterranei e predesertici.
54 - Phrygane.
5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum
subulatae);
5420 Phrygane di Sarcopoterium spinosum;
5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion.
6. Formazioni erbose naturali e seminaturali
61 - Formazioni erbose naturali.
6110 *Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sezione albi;
6120 *Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche;
6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae;
6140 Fonazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei;
6150 Formazioni erbose boreoalpine silicee;
6160 Formazioni erbose silicicole oroiberiche a Festuca indigesta;
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine;
6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche.
62 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli.
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee) ;
6220 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea;
6230 *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle
zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
6240 *Formazioni erbose subpannoniche;
6250 *Steppe pannoniche su loess;
6260 *Steppe pannoniche sabbiose;
6270 *Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in
specie;
6280 *Alvar nordico e roccie piatte calcaree precambriane.
63 - Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas).
6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde.
64 - Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte.
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion
caeruleae);
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del
Molino-Holoschoenion;
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile;
6440 Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii;
6450 Praterie alluvionali nordboreali.
65 - Formazioni erbose mesofile.
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis);
6520 Praterie montane da fieno;
6530 *Praterie arborate fennoscandiche.
7. Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse
71 - Torbiere acide di sfagni.
7110 *Torbiere alte attive;
7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale;
7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto);
7140 Torbiere di transizione e instabili;
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion;
7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi bassefennoscandiche.
72 - Paludi basse calcaree.
7210 *Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
7220 *Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion);
7230 Torbiere basse alcaline;
7240 *Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae.
73 - Torbiere boreali.
7310 *Torbiere di Aapa;
7320 *Torbiere di Palsa.
8 - Habitat rocciosi e grotte
81 - Ghiaioni.
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e
Galeopsietalia ladani);
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea
rotundifolii);
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili;
8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale;
8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte;
8160 *Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna.
82 - Pareti rocciose con vegetazione casmofitica.
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica;
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo
albi-Veronicion dillenii;
8240 *Pavimenti calcarei.
83 - Altri habitat rocciosi.
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;
8320 Campi di lava e cavità naturali;
8330 Grotte marine sommerse o semisommerse;
8340 Ghiacciai permanenti.
9 - Foreste
Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico
(fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai
seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie
d'interesse comunitario.
90 - Foreste dell'Europa boreale.
9010 *Taga occidentale;
9020 *Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus,
Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite;
9030 *Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie
emergenti costiere;
9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp.
czerepanovii;
9050 Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee;
9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali;
9070 Pascoli arborati fennoscandici;
9080 *Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia.
91 - Foreste dell'Europa temperata.
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum;
9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion,
roboripetraeae o Ilici-Fagenion);
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum;
9140 Faggeti subalpini dellEuropa centrale con Acer e Rumex arifolius;
9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion;
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del
Carpinion betuli;
9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum;
9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion;
9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur;
91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum;
91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia;
91C0 *Foreste caledoniane;
91D0 *Torbiere boscose;
91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae);
91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus
minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris);
91G0 *Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus;
91H0 *Boschi pannonici di Quercus pubescens;
91I0 *Boschi steppici eurosiberiani di Quercus spp.;
91J0 *Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche.
92 - Foreste mediterranee caducifoglie.
9210 *Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex;
9220 *Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis;
9230 Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica;
9240 Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis;
9250 Querceti a Quercus trojana;
9260 Foreste di Castanea sativa;
9270 Faggeti ellenici con Abies borisiiregis;
9280 Boschi di Quercus frainetto;
9290 Foreste di Cupressus (Acero-Cupression);
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba;
92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a
Rhododendron ponticum, Salix e altre specie;
92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion
orientalis);
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion
tinctoriae).
93 - Foreste sclerofille mediterranee.
9310 Foreste egee di Quercus brachyphylla;
9320 Foreste di Olea e Ceratonia;
9330 Foreste di Quercus suber;
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia;
9350 Foreste di Quercus macrolepis;
9360 *Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea);
9370 *Palmeti di Phoenix;
9380 Foreste di Ilex aquifolium.
94 - Foreste di conifere delle montagne temperate.
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio- Piceetea);
9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra;
9430 Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o
calcareo).
95 - Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche.
9510 *Foreste sudappenniniche di Abies alba;
9520 Foreste di Abies pinsapo;
9530 *Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici;
9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici;
9550 Pinete endemiche delle Canarie;
9560 *Foreste endemiche di Juniperus spp.;
9570 *Foreste di Tetraclinis articulata;
9580 *Boschi mediterranei di Taxus baccata.
Allegato B
Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede
la designazione di zone speciali di conservazione.
(omissis)
Allegato C
Criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di
importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione.
(omissis)
Allegato D
Specie animali e vegetali d'interesse comunitario che richiedono una protezione
rigorosa.
(omissis)
Allegato E
Specie animali e vegetali d'interesse comunitario il cui prelievo nella natura e
il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione.
(omissis)
Allegato F
Metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati.
(omissis)
Allegato G
Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti.
(omissis)
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