Allegato "A" facente parte integrante e sostanziale della deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 19 del 6 marzo 2000
REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLE GUARDIE VOLONTARIE 
FAUNISTICO AMBIENTALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

ART. 1

COSTITUZIONE 

E' istituito il Coordinamento Provinciale delle Guardie Volontarie, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 27, 7° comma, della Legge n° 157 dell'11/02/1992 e delle successive norme regionali di adeguamento.
Al Coordinamento della Vigilanza volontaria sovrintende un apposito Comitato, con 
compiti di indirizzo e programmazione composto dal Presidente della Giunta Provinciale o 
suo delegato, dai Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia, dal Dirigente del Servizio 
Risorse Faunistiche, dal Dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione 
Provinciale, dal Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale e dalle Associazioni 
aderenti in ragione di 1 membro per ciascuna Associazione ed un ulteriore Membro per le 
Associazioni con un numero di guardie superiore a 50, nonché n. 4 Responsabili dei 
Raggruppamenti territoriali GAV, di cui alla L.R.n. 7/98.
Il Comitato può proporre al Servizio Risorse Faunistiche e al Corpo di Polizia 
Provinciale, per le rispettive competenze, l'organizzazione di appositi corsi di 
aggiornamento nelle materie inerenti i compiti assegnati alle guardie volontarie.
Il Comitato ha sede presso il Servizio Risorse Faunistiche dell'Amministrazione 
Provinciale.
Di norma il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno con cadenza semestrale 
ed è convocato dal Presidente nei periodi intermedi, qualora sorgano problemi 
contingenti, può essere richiesta la convocazione da ciascun soggetto facente parte del 
Comitato
Le sintesi delle riunioni del Comitato dovranno risultare da apposito verbale redatto 
da un dipendente del Servizio Risorse Faunistiche, sottoscritto dallo stesso e dal 
Presidente. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, tenuto comunque 
conto di quanto stabilito al successivo art. 8.


ART. 2

ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO

Per accedere alla qualifica di Agente di Vigilanza Volontaria è necessario 
partecipare ad un apposito corso istituito dalla Provincia o, previa autorizzazione della 
stessa, dalle Associazioni aderenti al coordinamento. Al corso di preparazione si accede 
tramite le Associazioni di volontariato, previste dalla vigente normativa in materia, 
presenti sul territorio provinciale.
La Provincia fisserà nei particolari le modalità di svolgimento del corso, fermo 
restando che lo stesso non potrà avere una durata complessiva inferiore a 50 ore di 
lezione.
Le materie da trattare nel corso dovranno riguardare:
- Legislazione per la gestione della fauna omeoterma ed ittica;
- Legislazione per la tutela dell'ambiente, idrico del suolo e dell'aria, da inquinamento da 
rifiuti;
- Legislazione riguardante le aree protette e naturali;
- Elementi di diritto amministrativo, Penale e Procedura Penale;
- Procedimento sanzionatorio amministrativo;
- Zoologia applicata alla caccia con prove di riconoscimento di specie selvatiche;
- Elementi di biologia, etologia e conservazione faunistica delle principali specie 
selvatiche;
- Elementari norme di pronto soccorso e tecniche di rianimazione;
- Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- Legislazione per la raccolta dei tartufi e dei prodotti del sottobosco.
La scelta dei docenti avverrà sulla base della comprovata capacità e competenza 
posseduta, sia per il possesso di titoli scientifici, che per professionalità pratica acquisita.
La frequenza ai corsi, per consentire la partecipazione all'esame finale, non potrà 
essere inferiore ai 2/3 delle ore di lezione previste dal corso stesso.
La prova finale consisterà nella soluzione di uno o più quesiti, a risposta plurima, 
riguardanti le materie trattate durante il corso e in un colloquio orale, atto ad individuare 
l'idoneità dell'aspirante Agente a svolgere l'attività di vigilanza volontaria.
Nella prova scritta il candidato dovrà riportare una votazione non inferiore a 21/30, 
attribuendo un punto per ogni quesito risolto; e nella prova orale un punteggio non 
inferiore a 21/30.
Al termine delle prove, superate con esito positivo, sarà rilasciato un certificato di 
abilitazione che permetterà, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 138 del T.U.L.P.S., 
di accedere alla qualifica di Agente di Vigilanza Volontaria. 
Le guardie volontarie delle Associazioni aderenti al Coordinamento sono tenute a 
partecipare ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al successivo art. 5. In 
caso di assenza ingiustificata a tali corsi la Provincia si riserva la possibilità, con 
provvedimento motivato, di proporre all'Associazione di appartenenza la sospensione o 
revoca della nomina a guardia giurata.

ART. 3

FINALITA' E ATTRIBUZIONI

Le Guardie Volontarie, in possesso dei requisiti determinati dall'art. 138 del Testo 
Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18 giugno 1931, 
fanno parte del Coordinamento Provinciale della Vigilanza Volontaria. Esse operano per 
conto delle rispettive Associazioni allo scopo di:
- fornire alla comunità informazioni e consulenze per la prevenzione dei rischi ambientali, 
per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
- promuovere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della 
natura, del paesaggio e dell'ambiente;
- svolgere attività di vigilanza venatoria e ambientale, quali Agenti Volontari di cui all'art. 
27 2° comma della Legge 157/92 e dell'art. 51 della L.R. 3/94, concorrere alla protezione 
dell'ambiente, all'accertamento delle violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie di disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze in materia di 
protezione del patrimonio naturale, faunistico e dell'ambiente, puntualmente indicate 
nelle apposite direttive della Provincia, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture 
faunistiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
- costituire, tramite il Coordinamento della Vigilanza Volontaria, un supporto per la 
gestione programmata del territorio a fini faunistico/ambientali;
- collaborare con le autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali, 
incendi e disastri a carattere ecologico. A tale fine tutti coloro che aderiscono alla 
convenzione potranno essere inseriti negli elenchi della protezione civile, anche al fine di 
ottenere il necessario giustificativo nei confronti del datore di lavoro per il periodo di 
impegno in attività volontaristiche di protezione civile.-.
Nell'adempimento di detti compiti le Guardie Giurate Volontarie hanno l'obbligo di 
prevenire e reprimere, qualsiasi violazione alle norme vigenti nella materia di cui trattasi.
Alle Guardie Volontarie inoltre, potranno essere richieste prestazioni non 
obbligatorie riferite ad attività di controllo ambientale o di gestione delle strutture 
faunistiche pubbliche, in aggiunta ai normali compiti di vigilanza . Per queste attività, 
eventualmente fornite, la Provincia, gli Ambiti Territoriali di Caccia o altri soggetti, 
riconosceranno il solo rimborso delle spese sostenute, in proporzione all'attività prestata 
e sulla base degli accordi stipulati con apposite convenzioni. 

ART. 4

PROGRAMMAZIONE DEGLI INDIRIZZI DEL SERVIZIO VOLONTARIO

Il Servizio Risorse Faunistiche, in collaborazione con Il Corpo di Polizia 
Provinciale, i Rappresentanti delle Associazioni aderenti al Coordinamento Provinciale e degli Ambiti Territoriali di Caccia, predisporrà programmi periodici di attività da svolgere e le relative verifiche sulla loro attuazione. 
Alle Guardie Volontarie verrà consegnato un libretto di servizio sul quale dovranno 
essere annotati almeno in duplice copia le risultanze dell'attività svolta sulla base dei 
programmi sopraindicati: copia di tali risultanze dovrà essere periodicamente trasmessa al Settore Risorse Faunistiche della Amministrazione Provinciale. 
Per lo svolgimento delle attività sopraindicate l'Amministrazione Provinciale 
corrisponderà, alle Associazioni aderenti al Coordinamento, un rimborso spese forfetario la cui regolamentazione è stabilità tramite apposita convenzione.

ART. 5

COMPITI DEI VIGILI VOLONTARI

Le Guardie Volontarie sono tenute alla stretta osservanza di quanto previsto dalle 
leggi nazionali, dalle disposizioni legislative regionali e dalle norme regolamentari 
provinciali vigenti.
In particolare devono:
- svolgere il servizio di vigilanza di norma in coppia;
- garantire la propria disponibilità per un'attività di vigilanza e di gestione nella misura 
media di almeno 180 ore annue e minima di almeno 60 ore annuali;
- tenere con cura i blocchi dei verbali di accertamento, delle infrazioni e dei sequestri, 
numerati e registrati a loro nome;
- curare la compilazione dell'eventuale processo verbale, nulla omettendo di quanto 
contenuto a stampa nel modello e trasmettere tempestivamente copia al Servizio Risorse 
Faunistiche della Provincia, rilasciandone copia - ove possibile - al contravvenzionato, 
previa firma apposta dallo stesso;
- compilare con cura ed esattezza i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto 
contenuto a stampa del modello;
- collaborare per la vigilanza sul territorio con il Corpo di Polizia Provinciale ed il Servizio 
Risorse Faunistiche, sulla base delle indicazioni del Comitato di Coordinamento;
- osservare strettamente il segreto di ufficio;
- mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico, omettendo ogni discussione 
diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso;
- in conformità dell'art. 54 della L.R. 3/94, nell'esercizio delle proprie funzioni, qualificarsi 
mediante l'esibizione dell'apposito tesserino di riconoscimento, fornito dalla 
Amministrazione Provinciale, conforme al modello Provinciale;
- vestire, in servizio, l'uniforme fornita dalla Propria Associazione aggiungendo alla stessa 
i segni distintivi del Coordinamento Provinciale, approvati dal prefetto a norma dell'art. 
254 - reg. del T.U.L.P.S. (R.D. 6.05.40 n. 635);
- partecipare ai corsi di aggiornamento e formazione organizzati dalla Provincia;
- curare il controllo delle strutture faunistiche e ambientali a gestione pubblica, comunque 
costituite, con articolazione territoriale;
- segnalare per scritto alla Provincia di Siena ed agli Ambiti Territoriali di Caccia ed alle 
proprie Associazioni, per quanto di competenza, ogni notizia o fondato sospetto che sia 
stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate od incidenti verificatasi 
nell'espletamento del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per 
la salvaguardia della fauna e dell'ambiente cui è affidata la tutela;
- collaborare con gli agenti incaricati e preposti all'applicazione delle leggi vigenti in 
materia;
- nel caso si proceda alla contestazione di illeciti amministrativi si applicano le 
disposizioni in cui alla legge 689/81.

ART. 6

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO

Le guardie faunistico-ambientali volontarie aderenti al coordinamento, di norma 
opereranno nello stesso territorio negli Ambiti Territoriali di Caccia ove risiedono, in 
sintonia con gli addetti del Corpo di Polizia Provinciale, assegnati nello stesso territorio 
del personale di vigilanza volontaria
All'interno del territorio di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, possono essere 
formati dei gruppi operativi, indicativamente composti da 8/10 Agenti di Vigilanza 
Volontaria, con riferimento ad una parte di territorio ed a strutture faunistiche in esso 
esistenti.
Il numero di cui sopra potrà variare secondo le eventuali necessità che potranno 
comportare eccezionalmente la utilizzazione in A.T.C. diversi da quello prefissato. 
I Coordinatori e gli Agenti dell'Amministrazione Provinciale dovranno conoscere 
preventivamente i nominativi delle guardie volontarie assegnate a ciascuna zona, al fine 
di promuovere rapporti di fattiva collaborazione.

ART. 7

DISPONIBILITA'

La disponibilità deve essere comunicata mensilmente, tramite l'Associazione di 
appartenenza, al Corpo di Polizia Provinciale. Le uscite relative alla disponibilità mensile 
dovranno essere segnalate almeno 24 ore prima della effettuazione tramite il servizio di 
teleprenotazione. 
Eventuali uscite straordinarie per ragioni contingenti o di urgenza, richieste dalle 
Associazioni di appartenenza, potranno essere comunicate al momento in cui si 
verificano, sempre tramite il sistema della teleprenotazione, in casi del tutto eccezionali la 
comunicazione, da parte dell'Associazione, potrà avvenire nelle 48 ore successive 
all'uscita, con una autocertificazione del Presidente della stessa.
Resta inteso comunque che le situazioni di cui a quest'ultimo caso saranno 
costantemente analizzate, in corso d'opera del presente Regolamento, onde verificare la 
rispondenza al principio generale del necessario coordinamento provinciale effettuato ai 
sensi del 7° comma dell'art. 7 della L. 157/92.
Dopo l'assegnazione del territorio è fatto divieto di effettuare spostamenti non 
concordati in altri territori, salvo ragioni di urgenza, da comunicarsi al Corpo di Polizia 
Provinciale tramite il sistema di teleprenotazione ed alle Associazioni di appartenenza.
Qualora il sistema di teleprenotazione sia fuori servizio e gli Uffici della Polizia 
Provinciale chiusi, la segnalazione dovrà essere inoltrata telefonicamente al Corpo dei 
Vigili Giurati di Siena.
Ogni 8/10 guardie volontarie potrà essere nominato un coordinatore con compiti di 
raccordo tra la vigilanza volontaria e gli Agenti della Polizia Provinciale.
I Coordinatori delle zone riferiranno mensilmente sul servizio espletato, tramite i 
responsabili di zona del Corpo di Polizia Provinciale.
Al fine di razionalizzare gli interventi saranno effettuate riunioni di zona tra gli 
appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale ed i Coordinatori degli Agenti di Vigilanza 
Volontaria.
A queste riunioni saranno invitati anche i Presidenti degli Ambiti Territoriali di 
Caccia competenti per territorio, o loro delegati e i Presidenti delle Associazioni o loro delegati.
I coordinatori dei nuclei si riuniranno mensilmente a giorno fisso, o su 
convocazione del Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale, unitamente al 
responsabile di zona del Corpo di Polizia Provinciale. Tali riunioni, se necessario, 
potranno anche coinvolgere tutti i responsabili di zona, capi nuclei, guardie volontarie.
In caso di necessità, apertura della caccia frequenti e ripetuti atti di bracconaggio, 
ecc., l'Amministrazione Provinciale potrà richiedere alle Associazioni interessate la 
utilizzazione delle guardie volontarie in zone diverse da quelle assegnate le quali, 
comunque, opereranno in collaborazione con i responsabili di zona del Corpo di Polizia 
Provinciale.
ART. 8

SORVEGLIANZA SULLE STRUTTURE

Per quanto attiene alla sorveglianza all'interno di strutture, il cui scopo è la 
produzione, la salvaguardia e l'incremento della selvaggina, è opportuno che tale 
sorveglianza di norma venga espletata da Vigili Volontari delle Associazioni Venatorie stante la finalità predetta. Alle guardie delle Associazioni Naturalistiche e Ambientali di norma è assegnato il compito di Vigilare sulle Riserve Naturali e Oasi di Protezione. 
Gli Ambiti Territoriali di Caccia e la Provincia, potranno richiedere lo svolgimento di 
attività di vigilanza e gestione, non obbligatorie e aggiuntive rispetto a quelle stabilite 
dall'apposita convenzione. Per tali attività i soggetti richiedenti corrisponderanno alle 
Associazioni aderenti al Coordinamento, un rimborso per le spese sostenute dagli Agenti di Vigilanza Volontaria.
Le guardie zoofile indicate al 3° comma dell'art. 37 L. 157/92 sulla caccia, fermo 
restando quanto sopra stabilito per quanto attiene la "vigilanza coordinata", opereranno anche autonomamente nei territori della provincia di Siena, secondo le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente Nazionale Protezione Animali, relativamente alla prevenzione e repressione delle violazioni di competenza esclusiva.


ART. 9
RIMBORSI SPESE DEL PERSONALE VOLONTARIO

Eventuali rimborsi spese, per specifiche attività di gestione delle strutture 
faunistiche pubbliche di cui all'art.3 , dovranno essere presentati mensilmente a mezzo 
stampato da predisporre, a uno dei capi nuclei di zona della Amministrazione Provinciale che provvederà a trasmettere i medesimi presso l'Ufficio preposto.

 

[GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE - SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE].

Ultimo aggiornamento 14/12/00

 



 



Rogoguar5/11/02/00